Ordinanza n. 13/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1989 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 183 e 195 del
d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1988
dal Pretore di Sannicandro Garganico nel procedimento penale a carico
di Malizia Nazario ed altri, iscritta al n. 330 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
Sannicandro Garganico ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,
una questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo
comma, n. 2 d.P.R. 29 marzo 1973, n.156 (T.U. delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14
aprile 1975, n. 103, nella parte in cui assoggetta a concessione ed a
sanzione penale in mancanza di essa, l'esercizio degli apparecchi
radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di cui all'art. 334
dello stesso T.U., con ciò dettando un regime più sfavorevole
rispetto a quello vigente, a seguito della sentenza n. 202 del 1976,
per gli impianti radiotelevisivi di portata non eccedente l'ambito
locale, nonostante che questi offendano in maggior misura il
principio del monopolio statale dei mezzi di telecomunicazione di cui
all'art. 1 stesso d.P.R.;
che il giudice a quo, pur consapevole che tale questione è
stata ritenuta non fondata con la sentenza n. 237 del 1984, sostiene
che sarebbe nel frattempo mutato il presupposto dell'anomalia e
transitorietà della disciplina degli impianti radiotelevisivi su cui
tale decisione essenzialmente si basava per desumere l'inidoneità di
questa a fungere da metro di legittimità della regola generale sulla
necessità di concessione o autorizzazione per l'installazione e
l'esercizio degli impianti di telecomunicazione: e ciò sia perché
la giurisprudenza ha ritenuto non punibile l'esercizio di tali
impianti pur in mancanza di autorizzazione; sia perché il
legislatore, col d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in legge 4
febbraio 1985, n.10, ha autorizzato ope legis l'esercizio di tali
impianti - anche se eccedenti l'ambito locale - e, non provvedendo
all'emanazione della prevista legge generale sul sistema
radiotelevisivo, ha indotto l'interprete a ritenere che la
legittimazione così concessa abbia assunto carattere definitivo;
che, conseguentemente, il regime di libertà in assenza di
autorizzazione o concessione, per il fatto di investire la parte
quantitativamente e qualitativamente più rilevante degli impianti
radioelettrici di telecomunicazione, dovrebbe essere ormai
considerato la regola, e quindi dovrebbe essere ritenuto
irragionevolmente discriminatorio quello vigente per gli apparecchi
di debole potenza;
che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la
questione sia dichiarata manifestamente infondata, alla stregua della
sentenza n. 237 del 1984;
Considerato che la questione in esame è stata dichiarata
manifestamente infondata - alla stregua della sentenza dianzi citata
- con numerose ordinanze (nn. 23, 77, 294 del 1985; 91 del 1986; 35 e
166 del 1987; 282 e 1025 del 1988) e, da ultimo, con la sentenza n.
1030 del 1988;
che con quest'ultima decisione la Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in
cui comprende gli apparecchi contemplati dall'art. 334 d.P.R. cit.
tra gli impianti radioelettrici soggetti a concessione, anziché tra
quelli sottoposti ad autorizzazione;
che, quanto al preteso carattere definitivo della disciplina
concernente gli impianti radiotelevisivi contenuta nella citata legge
n. 10 del 1985, questa Corte, con la recente sentenza n. 826 del
1988, ha ritenuto che essa possa "trovare una base giustificativa"
"nella sua provvisorietà": e ciò, pur avvertendo che, se la nuova
legge sul sistema radiotelevisivo ivi preannunciata "dovesse tardare
oltre ogni ragionevole limite temporale, la disciplina impugnata -
tenuto conto che è in vigore già da oltre tre anni - non potrebbe
più considerarsi provvisoria e assumerebbe di fatto carattere
definitivo: sicché questa Corte, nuovamente investita della medesima
questione, non potrebbe non effettuare una diversa valutazione con le
relative conseguenze";
che conseguentemente, non potendo dirsi ancora mutato il
presupposto da cui muoveva la citata decisione n. 237 del 1984, la
questione in esame va dichiarata manifestamente infondata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 195, primo comma, n. 2 del d.P.R. 29 marzo
1975, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14
aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dal
Pretore di Sannicandro Garganico con ordinanza in data 5 febbraio
1988 (r.o. 330/88).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte