Ordinanza n. 13/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1992 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, secondo
comma, e 431 del codice di procedura penale promosso con ordinanza
emessa il 7 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di
Fattori Cesare iscritta al n. 495 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Fattori
Cesare, il Tribunale di Ancona, con ordinanza emanata nel corso
dell'udienza dibattimentale del 29 ottobre 1990, dichiarava la
nullità del decreto che aveva disposto il giudizio immediato per
omessa notifica all'imputato, ai sensi dell'art. 179, primo comma,
del codice di procedura penale;
che il giudice per le indagini preliminari, al quale erano stati
restituiti gli atti, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale:
a) dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale,
dove risulta stabilito che, nei casi di conflitto, "qualora il
contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del
dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo", per violazione
degli artt. 101, secondo comma, 2, 3 e 97 della Costituzione, poiché
l'applicazione di tale norma costringerebbe il giudice per le
indagini preliminari a porre in essere un'attività processuale non
prevista da una espressa disposizione di legge, sarebbe lesiva della
"parità di trattamento in ogni stato e grado del giudizio
discriminando l'udienza dibattimentale rispetto all'udienza non
dibattimentale" e inciderebbe sulla celerità del rito;
b) dell'art. 431 del codice di procedura penale per violazione
degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, in quanto la norma in
questione, non prevedendo che nel fascicolo del dibattimento sia
compreso anche il verbale dell'interrogatorio dell'imputato
contenente le sue generalità anagrafiche, non consentirebbe al
giudice del dibattimento di procedere alla rinnovazione del decreto
che dispone il giudizio immediato;
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate infondate;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente
infondata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
28, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
prevede che in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare
e giudice del dibattimento prevalga la decisione di quest'ultimo
(ordinanze nn. 241 e 254 del 1991);
che, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della
Costituzione - dal momento che l'ordinanza di rimessione non adduce
argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati - la questione
qui proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;
che l'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale,
stabilendo la prevalenza della decisione del giudice del
dibattimento, in caso di contrasto con il giudice per le indagini
preliminari, non pone alcuna discriminazione tra udienza
dibattimentale e udienza non dibattimentale, dal momento che lo
svolgimento delle diverse fasi processuali presuppone la previsione
in ognuna di queste di specifici ed autonomi adempimenti;
che la norma impugnata, come già ritenuto da questa Corte
nell'ordinanza n. 241 del 1991, risulta preordinata alla sollecita
definizione del processo;
che, pertanto, anche sotto il profilo della violazione degli
artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, la questione sollevata nei
confronti dell'art. 28, secondo comma, deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
che il disposto dell'art. 431 del codice di procedura penale non
trova applicazione nel giudizio a quo, dal momento che al giudice
remittente sono stati restituiti gli atti esclusivamente ai fini
della rinnovazione del decreto che ha disposto il giudizio immediato
dichiarato nullo dal Tribunale e che, pertanto, la questione relativa
alla violazione da parte dell'art. 431 del codice di procedura penale
degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione,
dallo stesso giudice con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte