Ordinanza n. 13/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1993 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 386/1990
- art. 5legge 386/1990
- art. 11legge 386/1990
- art. 12legge 386/1990
usata come parametro
citata
- art. 116legge 386/1990
- art. 11legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, 5, 11 e 12
della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria
degli assegni bancari), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 23
gennaio 1992 dal Pretore di Breno nei procedimenti penali a carico di
Verbali Giovanna e Zigliana Rocco, iscritte ai nn. 351 e 352 del
registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che con due ordinanze in data 23 gennaio 1992 il Pretore
di Breno - nel corso del giudizio penale nei confronti
(rispettivamente) di Verbali Giovanna e Zigliana Rocco, imputati del
reato di emissione di assegno bancario senza provvista (art. 116
regio decreto n. 1736 del 1933) commesso prima dell'entrata in vigore
della legge 15 dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria
degli assegni bancari) - ha sollevato questione di legittimità
costituzionale in via incidentale degli artt. 2, 5, 11, e 12 della
citata legge n. 386 del 1990;
che il giudice rimettente ritiene che, da una parte, l'art. 12
ha abrogato l'art. 116 citato, e che, d'altra parte, l'art. 11 ha
sottratto alle sanzioni previste dalla nuova normativa (sanzioni più
severe in considerazione delle pene accessorie prima applicabili
soltanto per i casi più gravi) i reati commessi prima dell'entrata
in vigore della legge n. 386 del 1990 soltanto a condizione che
l'imputato provveda al pagamento dell'assegno, degli interessi, della
penale e delle spese;
che pertanto, ove tale condizione non si verifichi, occorre fare
applicazione - secondo il giudice rimettente - della nuova (più
severa) normativa anche a condotte poste in essere prima della sua
entrata in vigore sicché risulta conseguentemente violata la
prescrizione del secondo comma dell'art. 25 Cost. secondo cui nessuno
può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in
vigore prima del fatto commesso; che è intervenuto (nel solo
giudizio promosso con l'ordinanza n. 252/90) il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, sostenendo la manifesta inammissibilità della
questione per essere già stata decisa da questa Corte con sentenza
n. 32 del 1992;
Considerato che il combinato disposto denunziato dal giudice a quo
non conduce alla applicazione sempre ed in ogni caso delle "norme
nuove anche a condotte precedenti", atteso che l'art. 11 ha il solo
scopo di consentire l'operare della causa di improcedibilità
dell'azione penale correlata alla possibilità di utilmente
effettuare il pagamento in sanatoria ivi previsto (introducendo, nei
limiti di questa innovazione, una disciplina che è in ogni caso più
favorevole per l'imputato) e non ha invece la funzione di imporre
l'applicazione della legge nuova pure nel caso in cui si realizzi la
suddetta condizione di procedibilità;
che, verificandosi tale ultima evenienza e quindi essendo
procedibile l'azione penale, opera, invece la generale prescrizione
dettata dall'art. 2, comma terzo, cod. pen. sicché è compito del
giudice accertare quale sia, nel singolo caso concreto sottoposto al
suo esame, la disposizione penale più favorevole come univocamente
statuito dalla Corte di Cassazione con talune pronunzie (Cass. 17
giugno 1992 n. 6997, Cass. 12 maggio 1992 n. 5547), peraltro non
contraddette da altra (Cass. 17 giugno 1992 n. 7031) nella quale la
affermata valutazione ex lege della nuova disciplina come più
vantaggiosa per l'imputato è riferita alla ipotesi di
improcedibilità di cui all'art. 11; che non è possibile trarre
argomenti in senso contrario dall'art. 12, nel senso che tale norma,
statuendo l'abrogazione dell'art. 116 del regio decreto n. 1736 del
1933, escluderebbe la possibilità di ogni ulteriore applicazione di
tale disposizione incriminatrice; infatti al di là del dato
meramente letterale il coordinamento del citato art. 12 con gli
articoli 1 e 2 precedenti rende evidente che la abolitio criminis
riguarda in realtà soltanto talune delle fattispecie criminose
previste dall'art. 116, mentre quelle previste nei numeri 1 e 2 del
suo primo comma risultano riformulate (e quindi meramente modificate)
nelle fattispecie incriminate, rispettivamente, dai ricordati
articoli 1 e 2 della nuova legge;
che pertanto la questione di costituzionalità - in quanto
fondata su un'erronea interpretazione dell'art. 11 citato - è
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione
di costituzionalità degli artt. 2, 5, 11, e 12 legge 15 dicembre
1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari),
in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
sollevata dal Pretore di Breno con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte