Ordinanza n. 13/1997
Altra decisione · depositata il 27/01/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
citata
- art. 37legge 87/1953
- art. 1legge 1643/1962
- art. 15legge 333/1992
- art. 32legge 332/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sollevato da Bernardini Rita, Fiori Raffaella e
Sabatano Mauro, nella qualità di promotori e presentatori del
referendum abrogativo della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, recante
"Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e
trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie
elettriche", nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum
presso la Corte di cassazione, sorto a seguito dell'ordinanza del
predetto Ufficio dell'11 dicembre 1996 nella parte in cui ha
dichiarato la non conformità alle disposizioni di legge della
richiesta di referendum, depositata il 5 gennaio 1996, relativa
all'abrogazione parziale dell'art. 1, primo comma, della legge 6
dicembre 1962, n. 1643 recante "Istituzione dell'Ente nazionale per
l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti
le industrie elettriche", iscritto al n. 69 del registro
ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 17 gennaio 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che, con ricorso depositato il 9 gennaio 1997, il comitato
promotore del referendum concernente la riserva all'ENEL delle
attività di produzione, importazione, esportazione, trasporto,
trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, ha
proposto conflitto di attribuzione nei confronti dell'Ufficio
centrale per il referendum costituito presso la Corte suprema di
cassazione, in relazione all'ordinanza depositata il 13 dicembre
1996, chiedendone l'annullamento, previa sospensiva e declaratoria
d'ammissibilità;
che l'Ufficio centrale, in detto provvedimento, aveva ritenuto
non conforme a legge la richiesta referendaria, sul rilievo che
l'ENEL era stato trasformato in società per azioni ex art. 15 del
d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n.
359, con la conseguenza che la riserva dell'attività elettrica in
capo all'ENEL - già attribuita a titolo originario al medesimo da
quella parte dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
oggetto della richiesta - era stata trasformata in riserva in capo
allo Stato, con contestuale attribuzione dei diritti prima riservati
all'ENEL alla nuova S.p.A. a titolo di concessione;
che i ricorrenti lamentano la menomazione della propria sfera di
attribuzioni in quanto non sarebbe stato seguito il procedimento
previsto dall'art. 39 della legge n. 352 del 1970, tendente a
valutare se la nuova normativa si ispiri a princìpi diversi rispetto
a quella abrogata, ovvero modifichi il contenuto essenziale del
precetto oggetto del quesito;
che, secondo il comitato, l'Ufficio centrale avrebbe errato nel
non considerare che l'abrogazione della norma da sottoporre a
referendum, verificatasi solo a seguito del d.m. 29 dicembre 1995
(attributivo della concessione all'ENEL), era intervenuta in un
momento successivo a quello di presentazione della richiesta
referendaria, fissato dal comitato stesso nel 29 settembre 1995, data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 228 dell'annuncio della
verbalizzazione presso la Corte di cassazione dell'intenzione di
promuovere il referendum;
Considerato che la Corte è chiamata a stabilire in camera di
consiglio, senza contraddittorio, se ricorrano i presupposti
soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del conflitto, sintetizzati
dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nell'espressione
"materia di conflitto";
che in modo evidente sussiste la legittimazione a ricorrere del
comitato promotore, rappresentante degli elettori sottoscrittori
della richiesta referendaria, il quale agisce a tutela delle proprie
attribuzioni nell'ambito del procedimento referendario (cfr., da
ultimo, ordinanza n. 9 del 1997);
che parimenti è passivamente legittimato l'Ufficio centrale
presso la Corte di cassazione, in quanto organo investito, in via
esclusiva e definitiva, del potere di verificare la legittimità
delle richieste referendarie ovvero d'intervenire sulle stesse a
norma dell'art. 32 della legge 25 maggio 1970, n. 332, nonché di
disporre la cessazione delle operazioni;
che, sotto il profilo oggettivo, il sollevato conflitto attiene
alle norme che disciplinano l'istituto del referendum abrogativo, in
quanto, con riguardo alla concreta applicazione delle stesse, viene
prospettata una lesione della sfera di competenza del comitato
promotore, come conseguenza del denunciato difetto dei presupposti
procedimentali dell'atto impugnato;
che, quindi, nella presente sede meramente delibatoria il ricorso
deve dichiararsi ammissibile, salva ed impregiudicata restando ogni
pronuncia definitiva anche circa l'ammissibilità del medesimo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, a norma dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in
epigrafe;
Dispone:
che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al
comitato ricorrente, nelle persone di tutti i suoi componenti come
indicato in ricorso, della presente ordinanza;
che a cura del comitato ricorrente il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati all'Ufficio centrale per il referendum
presso la Corte suprema di cassazione entro cinque giorni dalla
comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 gennaio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte