Ordinanza n. 13/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/01/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 409Codice di procedura penale
- art. 408Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 408, comma 3,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30
novembre 1998 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale
di Torino nel procedimento penale a carico di C. L., iscritta al n.
62 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale
di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 408, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte
in cui non prevede che la persona offesa abbia la facoltà di
estrarre copia degli atti di cui può prendere visione;
che il rimettente premette: che il pubblico ministero aveva
formulato richiesta di archiviazione, avverso la quale la persona
offesa aveva presentato opposizione, indicando l'oggetto della
investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova; che il
pubblico ministero, espletate le indagini disposte ai sensi dell'art.
409, comma 4, cod. proc. pen., aveva reiterato la richiesta di
archiviazione e che, a seguito della notificazione del relativo
avviso, il difensore della persona offesa aveva chiesto copia degli
atti dell'indagine suppletiva, rilevando - ad avviso del rimettente
"non senza ragione" - essere "del tutto illogico ed assurdo che un
difensore, al fine di fare fino in fondo il proprio dovere, debba
essere costretto ad opera di amanuense ...", ma il pubblico ministero
aveva respinto l'istanza, in base al rilievo che a norma dell'art.
408 cod. proc. pen. al difensore spetta solo il diritto di "prendere
visione del fascicolo";
che la persona offesa aveva nuovamente presentato opposizione
alla richiesta di archiviazione, eccependo, in via principale, la
nullità del procedimento "per inosservanza delle norme che
consentono al difensore di estrarre copia degli atti del procedimento
una volta che allo stesso sia consentito prenderne visione";
che il rimettente osserva che nel caso in esame "non sarebbe
sorto alcun problema se il p.m. si fosse adeguato alla sentenza delle
S.U. della S.C. 3/2-14/4/1995, ric. Sciancalepore, ed avesse
acconsentito all'estrazione di copia informale" degli atti quando il
difensore ne aveva fatto richiesta;
che, invece, il diritto di difesa era stato "ingiustificatamente
ostacolato e compromesso dal mancato riconoscimento della facoltà
del difensore di estrarre copia degli atti dell'indagine suppletiva,
tenuto conto del breve margine di tempo per proporre opposizione e
della intuibile difficoltà di stabilire un tempestivo contatto da
parte del difensore (presso il cui studio sono, ex art. 33 disp.
att. cod. proc. pen., depositati gli avvisi) con il suo cliente";
che, a sostegno di tali argomentazioni, il rimettente rinvia a
quanto affermato in relazione ad un caso analogo da questa Corte
nella sentenza n. 192 del 1997, menzionando, in particolare, quel
passaggio della decisione ove, con riferimento alla ratio
dell'istituto, la Corte aveva rilevato che "il deposito degli atti in
cancelleria a disposizione delle parti deve, di regola, comportare
necessariamente, insieme al diritto di prenderne visione, la facoltà
di estrarne copia".
Considerato che il giudice rimettente, da un lato rileva che "non
sarebbe sorto alcun problema" se il pubblico ministero, a seguito
della richiesta del difensore della persona offesa, si fosse adeguato
ad uno specifico precedente delle Sezioni Unite ed avesse
acconsentito al rilascio di copia informale degli atti, dall'altro, e
soprattutto, coglie la forza espansiva delle argomentazioni poste a
fondamento della sentenza di questa Corte n. 192 del 1997, mostrando
di non condividere l'interpretazione della norma denunciata che sta
alla base del provvedimento reiettivo del pubblico ministero;
che nel caso di specie il rimettente, avendo la disponibilità
degli atti trasmessi dal pubblico ministero unitamente alla richiesta
di archiviazione a norma dell'art. 408, comma 1, cod. proc. pen.,
avrebbe quindi potuto rilasciare egli stesso le copie richieste alla
luce della sentenza n. 192 del 1997;
che, ove la norma consenta una interpretazione conforme a
Costituzione, il giudice è tenuto a farla propria, dovendo sollevare
questione di legittimità costituzionale solo se risulta impossibile
darne una interpretazione costituzionalmente corretta (cfr. in
particolare la sentenza n. 356 del 1996);
che l'ordinanza di rimessione prospetta, invece, il dubbio di
costituzionalità riferendosi alla interpretazione del pubblico
ministero senza condividerla ed è del tutto carente di motivazione
in ordine alle ragioni per cui il giudice non ha ritenuto di
applicare la norma denunciata alla stregua dell'interpretazione, da
lui stesso propugnata, conforme a Costituzione;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 408, comma 3, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo
comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari
del tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 gennaio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte