Ordinanza n. 13/2001
Altra decisione · depositata il 23/01/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 33d.lgs. 80/1998
- art. 11legge 59/1997
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, lettera f)
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di
lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'art.
11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 31
gennaio 2000 dal Tribunale di Nola nel procedimento civile vertente
tra l'Azienda sanitaria locale (ASL) n. 4 della Regione Campania e il
Centro Fisiovesuviano s.a.s., iscritta al n. 342 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 26 - 1ª serie speciale - dell'anno 2000.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza del 31 gennaio 2000, pervenuta alla
Corte il 22 maggio 2000, il tribunale di Nola, nel corso di un
giudizio di opposizione proposto dall'Azienda sanitaria locale (ASL)
n. 4 della Regione Campania, avverso il decreto ingiuntivo nei suoi
confronti ottenuto dal Centro Fisiovesuviano s.a.s. per il
corrispettivo di non meglio specificate prestazioni, ha sollevato in
primo luogo questione di legittimità costituzionale dell'art. 33,
comma 2, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80
(Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
e, in via subordinata, questione di costituzionalità dell'art. 11,
comma 4, lett. g) della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa);
che, secondo il rimettente, l'art. 33, comma 2, lettera f) è
in contrasto con l'art. 76 e con l'art. 77, primo comma, della
Costituzione, laddove ha sottratto alla giurisdizione del giudice
ordinario ed ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie aventi ad oggetto le attività e le
prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese
nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese
nell'ambito del servizio sanitario nazionale, con la sola eccezione
delle controversie concernenti i rapporti individuali di utenza con
soggetti privati, di quelle meramente risarcitorie del danno alla
persona e di quelle in materia di invalidità;
che la norma denunciata sarebbe incorsa in eccesso di delega,
in quanto avrebbe violato i criteri direttivi dell'art. 11, comma 4,
lettera g) della legge di delegazione n. 59 del 1997;
che la questione proposta in via subordinata è stata
prospettata con riferimento alla stessa norma di delegazione, che
violerebbe gli articoli 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e
113, primo e secondo comma, della Costituzione;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha prima
sostenuto l'inammissibilità e l'infondatezza della questione e,
quindi, con successiva memoria ha rilevato che la questione sarebbe
stata già decisa nelle more dalla Corte con la sentenza n. 292 del
2000.
Considerato che, dopo la proposizione della questione di
legittimità costituzionale, è prima sopravvenuta la sentenza n. 292
del 2000 - con cui questa Corte ha, fra l'altro, dichiarato
l'incostituzionalità del secondo comma dell'art. 33, cioè della
norma di cui faceva parte la lettera f) (censurata in via principale
dal rimettente) e la non fondatezza della questione di
costituzionalità della norma dell'art. 11, comma 4, lett. g) (sia
pure con riferimento ad altro profilo dell'oggetto della delega da
esso previsto) - e, quindi, la legge n. 205 del 2000 (in vigore dal
10 agosto 2000), la quale con l'art. 7 ha formalmente sostituito il
testo dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, modificando il
contenuto della norma, quale risultante dagli effetti della citata
sentenza, ma - naturalmente - attribuendogli l'efficacia della legge
formale e non più quella della legge sostanziale;
che la valutazione dell'incidenza della successione degli
effetti della citata sentenza e dell'indicata sopravvenienza
normativa in ordine al persistere della rilevanza delle sollevate
questioni compete al rimettente;
che, in conseguenza, si impone la restituzione degli atti al
rimettente perché compia la suddetta valutazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Nola.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte