Ordinanza n. 130/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/11/1979 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 474/1957
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15
della legge 2 luglio 1957, n. 474 (disposizioni per la prevenzione e la
repressione delle frodi nel settore degli olii minerali), promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1 febbraio 1978 dalla Corte di cassazione
sui ricorsi proposti da Xodo Giovanni ed altro, iscritta al n. 637 del
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 52 del 21 febbraio 1979;
2) ordinanza emessa il 22 aprile 1977 dal tribunale di Lecce nel
procedimento penale a carico di Borrega Salvatore ed altri, iscritta al
n. 664 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 59 del 28 febbraio 1979;
3) ordinanza emessa il 20 marzo 1979 dal tribunale di Piacenza nel
procedimento penale a carico di Callegari Domenico, iscritta al n. 377
del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 189 dell'11 luglio 1979;
4) ordinanza emessa il 6 febbraio 1979 dalla Corte di appello di
Torino nel procedimento penale a carico di Barcotti Livio ed altro,
iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 230 del 22 agosto 1979.
Visto l'atto di costituzione di Callegari Domenico nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1979 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che con le quattro ordinanze menzionate in epigrafe è
stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 15
della legge 2 luglio 1957, n. 474, con cui viene punito con la
medesima pena della reclusione e della multa proporzionale al tributo
evaso tanto chi trasporti olii minerali combustibili per i quali il
tributo sia stato assolto all'origine senza il certificato di
provenienza quanto chi trasporti, senza il certificato, combustibili
per i quali il tributo non sia stato assolto, in riferimento all'art. 3
della Costituzione;
che avanti la Corte si è costituito il solo Callegari con atto
depositato il 9 aprile 1979, ed ha spiegato intervento la Presidenza
del Consiglio dei ministri mediante atti rispettivamente depositati il
25 luglio 1978, il 22 settembre 1977 (rectius 1978), e il 9 e 17 aprile
1979, in cui l'Avvocatura generale ha concluso per la infondatezza
della proposta questione di legittimità;
che con sentenza 24 maggio 1979 n. 30 la proposta questione è
stata giudicata non fondata, né sono esposti nelle quattro ordinanze
argomenti diversi da quelli disattesi dalla Corte;
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
comma secondo, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità
dell'art. 15 legge 2 luglio 1957, n. 474, sollevata con le ordinanze in
epigrafe dalla Corte di cassazione, dai tribunali di Lecce e di
Piacenza e dalla Corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRI A - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte