Ordinanza n. 130/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1981 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 164Codice penale
- art. 12legge 220/1974
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 164,
ultimo comma, del codice penale, così come modificato dall'art. 12
della legge 7 giugno 1974, n. 220, recante "Conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente
provvedimenti urgenti sulla giustizia penale", promossi dal pretore di
Roma con ordinanze emesse il 18 novembre 1976, il 14 ed il 29 novembre
1979, iscritte rispettivamente al n. 753 del registro ordinanze 1976 e
ai nn. 36 e 219 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44 del 16 febbraio 1977, n. 85 del 26
marzo 1980 e n. 152 del 4 giugno 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1980 il giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che tutte le ordinanze sollevano questione di
costituzionalità dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale, nel
suo testo attuale, per contrasto con l'art. 3, primo comma, della
Costituzione, dubitando sia giustificato il divieto di concedere
ulteriori volte la sospensione condizionale della pena a chi è stato
già condannato due volte a pene mitissime e ricollegare in tal modo il
limite di applicabilità del beneficio non solo all'entità complessiva
delle pene irrogate ma anche al numero delle condanne riportate.
Considerato che i giudizi debbono essere riuniti in quanto
prospettano una identica questione;
che questa Corte ha già dichiarato non fondata con sentenza n.
133 del 18 luglio 1980 la questione ora in esame;
che nelle ordinanze introduttive del presente giudizio non vengono
prospettati argomenti nuovi tali da modificare la precedente decisione.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale, così
come modificato dall'art. 12 della legge 7 giugno 1974, n. 220,
sollevata, per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione,
dal pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte