Ordinanza n. 130/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/05/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 68r.d.l. 1578/1933
usata come parametro
citata
- art. 93Codice di procedura civile
- art. 29legge 794/1942
- art. 30legge 794/1942
- art. 68legge 794/1942
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27
novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di
procuratore), conv. con legge 22 gennaio 1934, n. 36, promosso con
ordinanza emessa il 2 dicembre 1977 dal Tribunale di Vicenza nel
procedimento civile vertente tra Vencato Vito ed altri e Dal Lago Ugo,
iscritta al n. 118 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che il Presidente del Tribunale di Vicenza, con decreto
emesso il 26 marzo 1976 su ricorso presentato dall'avv. Ugo Dal Lago,
aveva ordinato a Missaglia Pietro Pasquale e altri quattro di pagare la
somma di lire 991.975, oltre gli interessi legali decorrenti dal 28
dicembre 1968 al saldo e le spese, al Dal Lago, il quale aveva fatto
richiamo all'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 ("Quando un
giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno
transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al
rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno
partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori
per il giudizio stesso") - conv. con l. 22 gennaio 1934 n. 36 - e alle
attività espletate nei confronti degli ingiunti dapprima in sede
stragiudiziale e in tempo successivo contro gli stessi in un giudizio
di convalida di sequestro conservativo poi transatto;
che avverso il decreto ingiuntivo avevano spiegato opposizione
tutti gli ingiunti assumendo di nulla dovere in quanto tra essi e i
clienti del Dal Lago non era intercorsa alcuna transazione per avere i
clienti del Dal Lago rinunciato agli atti del giudizio;
che, assunta prova per testi disposta dal giudice istruttore con
ordinanza 24 gennaio 1975, il Tribunale di Vicenza, con ordinanza
emessa il 2 dicembre 1977 (notificata il 30 dello stesso mese e
comunicata il 4 gennaio 1978; pubblicata nella G. U. n. 135 del 17
maggio 1978 e iscritta al n. 118 R.O. 1978) ha d'ufficio giudicato, in
riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione
d'illegittimità del riprodotto art. 68;
che avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è
costituita e ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri con atto depositato il 6 giugno 1978 con il quale l'Avvocatura
generale dello Stato ha argomentato e concluso in via preliminare per
la restituzione degli atti al Tribunale per il giudizio di rilevanza
sul se la rinuncia agli atti del giudizio dissimulasse una transazione
e, nel merito, per la declaratoria d'infondatezza della proposta
questione;
che nel corso dell'adunanza del 16 aprile 1985 in camera di
consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione;
considerato che l'impugnato art. 68 si applica alle attività
spiegate da avvocati e procuratori legali in giudizi svoltisi negli
ultimi tre anni, né il giudice di merito ha speso parola
sull'applicazione della norma che pur era stata richiesta dall'avv. Dal
Lago anche per prestazioni stragiudiziali e, pertanto, la questione va
allo stato dichiarata manifestamente inammissibile per la parte di
onorari richiesti per tali prestazioni;
che per le prestazioni giudiziali la questione è da giudicare
manifestamente infondata perché nessuna delle argomentazioni svolte
dal Tribunale di Vicenza induce questa Corte a deflettere dalla
declaratoria d'infondatezza espressa con sent. 3 maggio 1974, n. 132:
non il richiamo dell'art. 93 c.p.c. perché la distrazione delle spese
a favore del difensore munito di procura basa sul presupposto della
condanna della parte avversaria del cliente del distrattario, che la
stipulata transazione (pur intesa nel senso atecnico fatto proprio
dalla Cassazione) preclude, né la revoca e la rinuncia al mandato
privano il difensore del diritto a compenso per le attività già
spiegate, né, infine, lo speciale procedimento di cui agli artt. 29 e
30 l. 13 giugno 1942, n. 794 può essere esperito per la sola tutela
della pretesa diretta all'applicazione dell'art. 68.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
- dichiara la manifesta inammissibilità della questione
d'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,
dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e di procuratore) - conv. con l. 22 gennaio
1934, n. 36 - nella parte in cui il Tribunale di Vicenza, con la
ordinanza 2 dicembre 1977 (n. 118 R.O. 1978), ha esteso, senza
motivazione, la norma impugnata agli onorari richiesti dal difensore
munito di procura per prestazioni stragiudiziali;
- dichiara la manifesta infondatezza della questione
d'illegittimità costituzionale dell'art. 68 ("Quando un giudizio è
definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono
solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle
spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al
giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il
giudizio stesso") r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (conv. con l. 22
gennaio 1934, n. 36) già dichiarata non fondata con sent. 3 maggio
1974, n. 132.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte