Ordinanza n. 130/1986
Altra decisione · depositata il 23/05/1986 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.l. 678/1981
- art. 5legge 168/1981
- art. 1legge 168/1981
usata come parametro
citata
- art. 34legge 331/1981
- art. 1legge 474/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 5
d.l. 26 novembre 1981, n. 678 (Blocco degli organici delle unità
sanitarie locali), convertito in legge 26 gennaio 1982 n. 12, 1,
penultimo comma, d.l. 30 aprile 1981, n. 168 (Misure urgenti in materia
di assistenza sanitaria) convertito in legge 27 giugno 1981, n. 331 e
34, comma primo, d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti
per il settore della finanza locale per l'anno 1983), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 marzo 1982 dal Tribunale di Firenze nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra l'Amministrazione del Tesoro e
Levorato Mario ed altri, iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1982
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'anno
1982;
2) ordinanza emessa il 25 marzo 1983 dal Consiglio di Stato - Sez.
VI giurisdizionale sul ricorso proposto da Centore Carmela contro il
Ministero del Tesoro, iscritta al n. 997 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 95 dell'anno
1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1986 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che I) con ordinanza emessa in grado di appello il 9 marzo
1982 (comunicata il 26 marzo e notificata il 28 aprile; pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 324 del 24 novembre 1982 e iscritta al n.
443 R.O. 1982) il Tribunale di Firenze ha sollevato, in relazione
all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5
("La sospensione dei termini sostanziali e processuali disposta fino al
30 settembre 1981 dal penultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30
aprile 1981, n. 168, conv., con modificazioni, nella legge 27 giugno
1981, n. 331, è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 1982") d.l.
26 novembre 1981, n. 678 (Blocco degli organici delle unità sanitarie
locali), conv., con l. 26 gennaio 1982, n. 12, ed ha disposto la
sospensione degli atti del giudizio in corso e la immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, avanti la quale né
l'Amministrazione del Tesoro né Levorato Mario ed altri, parti nel
giudizio a quo, si sono costituiti, ma ha spiegato intervento per il
Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura Generale dello Stato
argomentando, con atto depositato il 14 dicembre 1982, per la
declaratoria d'inammissibilità e, in ipotesi, d'infondatezza della
proposta questione; II) con ordinanza emessa il 25 marzo 1983
(notificata il 7 e comunicata il 17 del successivo novembre; pubblicata
al n. 95 G. U. del 4 aprile 1984 e iscritta al n. 997 R.O. 1983) sul
ricorso proposto da Centore Carmela contro il Min. Tesoro-Ufficio
Liquidazioni Ente per la Cassa Mutua Coltivatori diretti di Caserta per
l'annullamento della sent. 10 giugno 1981 n. 634 del T.A.R. Campania,
il Cons. Stato - Sez. VI giurisd. ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 pen. co. ("Tutti i
termini sostanziali e processuali concernenti i rapporti giuridici
relativi ai beni e alle materie attribuiti alla gestione di
liquidazione degli enti di cui al comma precedente, sono sospesi fino
al 30 settembre 1981") d.l. 30 aprile 1981, n. 168 (Misure urgenti in
materia di assistenza sanitaria), conv. con l. 27 giugno 1981 n. 331,
e, quindi, dell'art. 34 comma primo ("Il termine del 31 dicembre 1982,
di cui all'articolo 1 del decreto - legge 27 luglio 1982, n. 474
convertito nella legge 9 settembre 1982, n. 674, è prorogato al 30
giugno 1983") d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per
il settore della finanza locale per l'anno 1983), conv. con l. 26
aprile 1983, n. 131, ha sospeso il giudizio in corso e ha disposto la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, avanti la quale non
si sono costituite le parti del giudizio a quo ma ha spiegato
intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura
Generale dello Stato argomentando, con atto depositato il 17 aprile
1984, per la declaratoria, per quanto di ragione, di inammissibilità
per irrilevanza e, comunque, di infondatezza della proposta questione;
III) nell'adunanza in camera di consiglio del 7 maggio 1986, alla quale
era stato disposto il rinvio dalla adunanza del 23 aprile 1986, il
giudice Andrioli ha svolto congiuntamente relazione sui due incidenti.
Considerato che, non essendo stati ulteriormente prorogati né il
termine del 31 marzo 1982, di cui all'art. 5 d.l. 678/1981, sospettato
d'incostituzionalità con l'ord. 9 marzo 1982 del Tribunale di Firenze
(n. 443 R.O. 1982), né il termine del 30 giugno 1983, di cui all'art.
34 comma primo d.l. 55/1983, sospettato di incostituzionalità con
l'ord. 25 marzo 1983 del Cons. Stato, Sez. VI giurisd. (n. 997 RO.
1983), la ratio delle ordinanze, con cui si è lamentata la reiterata
proroga di tali termini, merita il riesame dei giudici a quibus i quali
in effetti rilevano - come si legge nella citata ordinanza del
Consiglio di Stato - che "la iniziale ragionevolezza di una generale ed
indiscriminata sospensione dei termini" in questione, "per effetto
delle proroghe successive si è progressivamente affievolita" tanto da
veder compromessa la "continuità della funzione giurisdizionale"; e
che, pertanto, è d'uopo restituire gli atti perché i giudici stessi
decidano ex informata conscientia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 443/1982 e 997/1983, ordina
la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze e al Cons. di Stato,
Sez. VI giurisd.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte