Ordinanza n. 130/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 904/1977
- art. 54Accertamento imposte sui redditi
usata come parametro
citata
- art. 2Accertamento imposte sui redditi
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazione della
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al
regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, ecc.) e
dell'art. 54, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1987 dalla
Commissione Tributaria di I grado di Verbania, iscritta al n. 222 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25, prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Marcolungo
Egilio ed avente per oggetto un accertamento d'ufficio di redditi di
capitale non dichiarati a fini irpef e conseguente pena pecuniaria,
la Commissione tributaria di primo grado di Verbania con ordinanza
del 23 febbraio 1987 (reg. ord. n. 222 del 1987) sollevava, in
riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost., questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 2, secondo comma, l. 16 dicembre 1977 n.
904, nonché, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., dell'art.
54, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
che la Commissione rilevava come ai soci delle società di cui
all'art. 2 lett. a d.P.R. n. 598 del 1973 (ossia le società per
azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, ecc.),
che percepissero utili in qualsiasi forma, l'art. 1 cit. l. n. 904
del 1977 attribuisse "un credito d'imposta pari a un terzo
(successivamente aumentato con disposizioni che qui non interessano)
dell'ammontare degli utili" rientranti nel loro reddito imponibile ai
fini irpef o irpeg; il successivo art. 2, secondo comma, stabiliva
che le relative detrazioni non spettassero in caso di omessa
indicazione degli utili nella dichiarazione dei redditi;
che, ciò premesso, la Commissione riteneva che la detta
omissione di indicazione, seppure poteva giustificare l'irrogazione
di una sanzione, non poteva tuttavia influire sull'ammontare delle
detrazioni, e quindi sulla determinazione dell'imposta, senza violare
il principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.), ossia di
proporzione fra reddito e tributo;
che il collegio rimettente considerava altresì come l'art. 54,
ultimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 riducesse alla metà la pena
pecuniaria prevista per le omesse o infedeli dichiarazioni dei
redditi ove il contribuente avesse rinunciato ad impugnare
l'accertamento d'ufficio prima della decisione della Commissione
tributaria di primo grado;
che in tale disposizione il collegio ravvisava un'indebita
pressione del legislatore, diretta ad indurre il contribuente a non
esercitare il proprio diritto, e quindi una violazione dell'art. 2
Cost., ossia del diritto inviolabile del cittadino "ad essere
governato da un corpus di norme fiscali equo e democratico", nonché
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitasi,
chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza delle
questioni;
Considerato che, quanto alla censura avente ad oggetto l'art. 2 l.
n. 904 del 1977, questa Corte ha già osservato (sent. n. 186 del
1982) come la determinazione del quantum del tributo ben possa essere
connessa con l'osservanza di alcuni oneri, purché non
irragionevolmente gravosi, da parte del contribuente, quale, come
nella specie, la veridica indicazione di utili percepiti, rendendosi
così manifestamente infondato il riferimento all'art. 53 Cost. (il
riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. non è neppure motivato
nell'ordinanza di rimessione);
che, quanto alla censura avente ad oggetto l'art. 54 d.P.R. n.
600 del 1973, va osservato che l'interesse dell'Erario alla sollecita
riscossione dei tributi ben può essere perseguito facilitando il
contribuente che rinunci al contenzioso relativo, palesandosi così
inconsistente il riferimento della Commissione rimettente all'art. 3
Cost.;
che l'art. 2 Cost. non tutela affatto un preteso diritto del
cittadino all'equità fiscale (v. sent. n. 283 del 1987) così come,
non trattandosi di diritto processuale, è errato il riferimento
all'art. 24 Cost. (v. ancora sent. n. 186 del 1982);
che in conclusione le questioni debbono essere dichiarate
manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, secondo comma, l. 16 dicembre 1977 n.
904, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 Cost. dalla
Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza
indicata in epigrafe;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 54, ultimo comma, d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost. dalla
medesima Commissione tributaria con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte