Ordinanza n. 130/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1339/1962
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione
speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e
superstiti degli artigiani e loro familiari), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal Pretore di Siena
nel procedimento civile vertente tra Medaglini Iolanda e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal Pretore di Siena
nel procedimento civile vertente tra Gosti Nida e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 736 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di due giudizi in cui le ricorrenti,
rispettivamente titolari di pensione diretta a carico della Cassa per
le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.) e di
invalidità a carico della Gestione speciale artigiani, avevano
richiesto l'integrazione al minimo delle pensioni di riversibilità
erogate da quest'ultimo Fondo, il Pretore di Siena, con due analoghe
ordinanze, emesse entrambe il 30 settembre 1988, ha sollevato, in
relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto
1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al
minimo dei trattamenti indiretti erogati dalla Gestione speciale
artigiani, per i titolari di pensione diretta a carico di
quest'ultima, ovvero della C.P.D.E.L.;
che il giudice a quo osserva come le ipotesi considerate esulino
dall'ambito della declaratoria d'illegittimità costituzionale della
norma impugnata, di cui alla sentenza n. 184 del 1988;
Considerato che questa Corte con la recente sentenza n. 81 del
1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma
impugnata in tutte le possibili applicazioni in cui essa precluda
l'integrazione al minimo della pensione per gli iscritti alla
Gestione speciale de qua, allorché, per effetto del cumulo con altra
pensione, sia superato il trattamento minimo garantito;
che, pertanto la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge
12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per
l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti
degli artigiani e loro familiari), già dichiarato costituzionalmente
illegittimo con sentenza n. 81 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte