Ordinanza n. 130/1990
Altra decisione · depositata il 16/03/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60legge 599/1954
usata come parametro
citata
- art. 166Codice penale
- art. 69Codice penale
- art. 24legge cost. 1/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge
31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aereonautica), promosso con ordinanza emessa il 5
aprile 1989 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Falzoi
Santino contro il Ministero della Difesa, iscritta al n. 392 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Falzoi Santino, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Uditi l'avvocato Vita Spallitta per Falzoi Santino e l'Avvocato
dello Stato Mario Cevaro per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Ritenuto che, con ordinanza 5 aprile 1989, il Consiglio di Stato
(Sez. IV) sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 60 della legge 31 luglio 1954 n. 599, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione;
che nell'ordinanza il giudice rimettente riferiva che il
Tribunale di Lucca aveva condannato il Sergente maggiore Santino
Falzoi per il delitto di furto aggravato, concedendogli i cosidetti
benefici di legge;
che, a seguito di ciò, in applicazione dell'articolo impugnato
ed in relazione all'art. 33 codice penale militare di pace (che
prevede la rimozione dal grado in caso di condanna per taluni
delitti, tra cui il furto), il Ministro della Difesa, con proprio
decreto, privava del grado il sergente maggiore a far epoca dal
passaggio in giudicato della sentenza penale;
che il Falzoi allora ricorreva avverso il provvedimento al TAR
Toscana, che respingeva il ricorso ed il Falzoi proponeva appello al
Consiglio di Stato, il quale sollevava la questione di legittimità
sopra enunciata già con ordinanza 9 gennaio 1986;
che questa Corte, però, con ordinanza 17 dicembre 1987 n. 532,
aveva dichiarato inammissibile la proposta questione, in aderenza a
precedenti pronunzie, in quanto aveva ritenuto che la censurata
automaticità delle sanzioni derivasse da scelte rimesse alla
insindacabile volontà del legislatore;
che, come si è detto, il Consiglio di Stato solleva ora
nuovamente la questione, nei limiti sopra riportati, in quanto questa
Corte, con sentenza 14 ottobre 1988 n. 971, radicalmente modificando
l'orientamento espresso con la sentenza n. 270 del 1986, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose disposizioni
che prevedevano la destituzione ex lege di altrettante categorie di
pubblici dipendenti, collegata alla condanna penale per talune
ipotesi di reato: e ciò in quanto veniva caducata la norma generale
di cui all'art. 85 del Testo Unico n. 3 del 1957;
che, secondo il giudice rimettente, la sentenza dichiarativa di
illegittimità costituzionale di una norma, avendo efficacia erga
omnes dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, al pari della norma giuridica, porta a considerare di
portata analoga allo jus superveniens l'incisione che in concreto la
sentenza produce nell'assetto normativo della materia;
che da ciò deriverebbe, pertanto, sia la possibilità di
risollevare la questione dopo l'intervento del nuovo orientamento
della Corte, sia la necessità di risottoporre al suo giudizio la
questione, non avendo la citata sentenza preso in espressa
considerazione anche l'articolo impugnato;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la
quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile ai
sensi dell'art. 24, secondo comma, della legge costituzionale 11
marzo 1953, n. 1, secondo cui l'eccezione di legittimità
costituzionale può essere proposta soltanto "all'inizio di ogni
grado ulteriore del processo";
che l'Avvocatura, chiede, comunque, che la questione sia
dichiarata infondata nel merito;
che si è costituita altresì ritualmente la parte privata,
rappresentata e difesa dall'avvocatessa Vita Maria Spallitta del foro
di Roma, che ha presentato lunga e ampiamente motivata memoria di
completa adesione alla tesi sollevata dall'ordinanza di rimessione;
Considerato che è ormai entrata in vigore la legge 7 febbraio
1990 n.19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale
della pena e destituzione di pubblici dipendenti), pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio u.s.;
che l'art. 4 di tale legge dispone la sostituzione dell'art. 166
codice penale, il cui nuovo primo comma estende alle pene accessorie
la sospensione condizionale della pena, e l'art. 8 sopprime l'art. 69
del codice penale militare di pace;
che, conseguentemente, in forza della nuova legge, tutte le pene
accessorie militari sono soggette alla sospensione condizionale
concessa per la pena principale;
che d'altra parte, l'art. 9 della legge in parola avverte che
"il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a
seguito di condanna penale", e perciò abroga ogni contraria
disposizione di legge, dettando norme per l'inizio del procedimento
disciplinare;
che, pertanto, il giudice a quo, a seguito della nuova legge,
che viene ad incidere proprio sui punti controversi del merito della
sollevata questione, dovrebbe di regola riesaminare se questa sia
ancora rilevante, ma che a ciò sembra frapporsi l'eccezione di
inammissibilità proposta dall'Avvocatura Generale dello Stato,
accogliendo la quale questa Corte dovrebbe procedere alla
declaratoria;
che, però, ferma restando l'esattezza di quanto, in via
generale, è stato osservato dall'Avvocatura dello Stato, va
rilevato, tuttavia, che allorquando la situazione dell'ordinamento
risulti oggettivamente modificata a seguito di radicale mutamento
della giurisprudenza di questa Corte, che abbia caducato il principio
in base al quale era stata dichiarata una precedente
inammissibilità, la questione sollevata non può ritenersi identica
a quella già portata all'esame della Corte;
che, di conseguenza, l'eccezione dev'essere respinta e gli atti
vanno restituiti al giudice rimettente affinché riesamini la
situazione alla luce della nuova legge, rivalutandone la rilevanza;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato, Sez. IV
giurisdizionale, affinché rivaluti la rilevanza della questione alla
luce della sopravvenuta legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in
tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e
destituzione di pubblici dipendenti).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990;
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.
Il direttore di cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte