Ordinanza n. 130/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/03/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 302 e 294 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12
agosto 1991 dal Tribunale di Roma sull'istanza proposta da Spezzano
Lorenzo, iscritta al n. 638 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di
Roma - chiamato a decidere sulla richiesta difensiva di declaratoria
d'inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere
disposta nei confronti di Spezzano Lorenzo dal giudice per le
indagini preliminari ma eseguita dopo il rinvio a giudizio, per
essere stato omesso, nel termine di cinque giorni dall'esecuzione
(art. 294), l'interrogatorio dell'imputato previsto dall'art. 302 del
codice di procedura penale - dubita che i predetti artt. 302 e 294
del codice di rito, violino l'art. 24 Cost., nella parte in cui non
prevedono l'interrogatorio dell'imputato entro cinque giorni
dall'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere - a
pena di estinzione automatica di essa - al di fuori delle indagini
preliminari, ed in particolare quando sia stata disposta durante
queste ma eseguita dopo il rinvio a giudizio: e ciò perché
all'imputato sarebbe così inibito, per un periodo indeterminato, di
esporre le sue difese circa le condizioni che giustificano la misura
e la loro persistenza;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, è intervenuto chiedendo
che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
Considerato che, come eccepisce l'Avvocatura, il Tribunale
rimettente, anziché sospendere il giudizio sull'istanza di
liberazione, l'ha rigettata con provvedimento emesso
contemporaneamente all'ordinanza di rimessione, con ciò esaurendo la
pendenza del sub-procedimento attivato con l'istanza e determinando
l'ininfluenza della chiesta pronuncia sulla decisione in ordine a
questa;
che di conseguenza la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 302 e 294 del codice di
procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24 della
Costituzione dal Tribunale di Roma con ordinanza del 12 agosto 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte