Ordinanza n. 130/1994
Altra decisione · depositata il 07/04/1994 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 575/1965
- art. 22legge 306/1992
usata come parametro
citata
- art. 22legge 575/1965
- art. 2-terlegge 575/1965
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,
della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia),
come modificato dall'art. 22 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,
con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con
ordinanza emessa il 15 giugno 1993 dalla Corte di appello di Napoli
nel procedimento di prevenzione nei confronti di D'Alessandro
Michele, iscritta al n. 610 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un procedimento di prevenzione in grado
di appello, attivato su ricorso di persona sottoposta alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con
obbligo di soggiorno, avverso il provvedimento del tribunale,
sostitutivo del luogo di soggiorno obbligato (da quello di residenza
ad altro indicato dal questore), adottato in forza dell'art. 2, comma
2, della legge 31 maggio 1965, n. 575 come modificato dall'art. 22
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la Corte di appello
di Napoli ha sollevato con l'ordinanza indicata in epigrafe, in
riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale del comma 3 del richiamato
art. 2 della legge n. 575 del 1965: norma, questa, che stabilisce che
"sulla richiesta di cui al comma 2 (di modifica del luogo di
soggiorno obbligato su impulso del questore o del procuratore
nazionale antimafia o del procuratore della Repubblica, in presenza
di eccezionali esigenze di tutela sociale o di tutela
dell'incolumità della persona interessata) .. il tribunale provvede
entro dieci giorni ..";
che, nel sollevare la questione, il giudice a quo rileva che,
nel caso concreto, il provvedimento modificativo della località di
soggiorno obbligato è stato adottato dal tribunale con procedura de
plano, senza contraddittorio tra le parti né avvisi o altre garanzie
difensive, ed osserva che detta modalità procedimentale risulta
conforme al dettato della norma impugnata, alla luce della estrema
brevità del termine ivi previsto - tale da non consentire
l'esperimento delle forme ordinariamente stabilite in questa materia
- nonché del mancato richiamo della disciplina del processo di
prevenzione;
che questa modalità del procedimento, prescritta dalla legge,
si porrebbe in contrasto sia con il diritto di difesa, risultandone
in tal modo sottratto all'interessato un intero grado di giudizio a
fronte di un provvedimento avente contenuto limitativo della libertà
personale, sia con il principio di eguaglianza, data la
diversificazione ingiustificata che si viene a creare tra l'ipotesi
in esame - fondata su una proposta modificativa in corso di
esecuzione della misura - e quella di individuazione "eccezionale"
del luogo di soggiorno, in deroga alla regola del luogo di residenza,
contestuale alla proposta di applicazione della misura preventiva,
risultando rispettate solo in quest'ultima evenienza le ordinarie
garanzie di contraddittorio e difesa; né potrebbe addivenirsi,
secondo il rimettente, ad una interpretazione della norma conforme a
Costituzione, stante l'impossibilità di innestare le scansioni del
processo in tema di misure di sicurezza (cui fa rinvio formale l'art.
4 della legge n. 1423 del 1956 che regola in via generale il
procedimento di prevenzione personale) sul ridotto termine stabilito
dalla norma sottoposta a scrutinio;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha rilevato la sopravvenienza della nuova normativa recata
dalla legge n. 256 del 1993, concludendo per la necessità del
riesame della rilevanza della questione da parte della corte
rimettente.
Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di
rinvio, è entrata in vigore la legge 24 luglio 1993, n. 256
(Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575), che ha profondamente
innovato la disciplina in tema di soggiorno obbligato, rappresentando
il punto di arrivo di uno sviluppo legislativo via via mirato alla
riconduzione - al fine esclusiva - del luogo di applicazione del
soggiorno obbligato a quello di residenza (o dimora abituale) del
soggetto proposto, in una prospettiva di disfavore per le deviazioni
da tale regola in quanto suscettibili di conseguenze distorsive - i
fenomeni di "esportazione" sul territorio della presenza della
criminalità organizzata - rispetto agli obiettivi di prevenzione
sottesi alla legislazione in argomento;
che, in particolare, l'art. 1, comma 2, della citata legge n.
256 del 1993 ha espressamente abrogato i commi 2 e 3 dell'art. 2
della legge n. 575 del 1965; mentre per le situazioni di applicazione
della misura dell'obbligo di soggiorno in luogo diverso da quello di
residenza o dimora abituale, in atto all'entrata in vigore della
legge medesima, l'art. 2 detta regole di mutamento ex lege di detta
individuazione, prescindendo dalla mediazione applicativa di un
provvedimento giurisdizionale, in modo da pervenire proprio al
risultato che costituisce l'oggetto dell'impugnativa proposta nel
giudizio principale;
che, di conseguenza, gli atti devono essere restituiti al
giudice a quo perché valuti se, alla stregua del mutato quadro
normativo, la questione sollevata sia tuttora rilevante;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte