Ordinanza n. 130/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 491, primo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 13 gennaio 1994 dal Pretore di Padova - sezione distaccata di
Montagnana, nel procedimento penale a carico di Pestillo Sandro ed
altri, iscritta al n. 321 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Padova ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 491, primo comma, del codice di
procedura penale, "nella parte in cui non prevede che il Pretore
possa prendere visione del fascicolo del pubblico ministero ai soli
fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione d'incompetenza
per territorio";
che, ad avviso del remittente, la mancata previsione
dell'udienza preliminare nel rito pretorile comporterebbe la pratica
impossibilità di valutare compiutamente l'eccezione di incompetenza
territoriale sollevata dal difensore dell'imputato, poiché il
giudicante non conosce il contenuto del fascicolo del pubblico
ministero (contrariamente al giudice dell'udienza preliminare che ne
ha conoscenza integrale) ma deve comunque decidere allo stato degli
atti, entro il termine previsto dalla norma impugnata ("subito dopo
compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle
parti");
che siffatta disciplina, in conseguenza, si porrebbe in
contrasto:
- con l'art. 3 della Costituzione: determinando una
ingiustificata disparità di trattamento degli imputati nel rito
pretorile in raffronto a quelli avanti il Tribunale;
- con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione: "non potendo
l'imputato eccepire validamente la violazione di norme processuali";
- con l'art. 25, primo comma, della Costituzione: perché
sarebbe di fatto consentito al pubblico ministero di citare
l'imputato innanzi ad un giudice diverso da quello naturale senza che
questi possa verificare la propria competenza;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza
della questione;
Considerato che, in linea generale, la questione coinvolge il
nucleo essenziale del nuovo processo penale giacché pone in
discussione proprio la separazione, tipica della scelta accusatoria,
che distingue la fase delle indagini da quella del giudizio:
separazione che il legislatore delegante prima, e quello delegato
poi, hanno inteso rimarcare al punto di distinguere lo stesso
"patrimonio delle conoscenze" del giudice a seconda del differente
stadio in cui si articola il progredire della vicenda processuale
(cfr. sent. n. 91 del 1992);
che, sotto il profilo dell'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, risulta manifestamente errato quanto il remittente deduce in ordine all'asserita preclusione per l'imputato di produrre
elementi probatori a sostegno dell'eccezione d'incompetenza, poiché,
al contrario, quest'ultimo ha integrale conoscenza, ai sensi
dell'art. 555, lett. g), del codice di procedura penale, del
contenuto del fascicolo del pubblico ministero, nonché facoltà di
estrarne copia, e quindi ampia possibilità di sostenere
adeguatamente ogni eccezione difensiva, in adempimento dell'onere
previsto dall'art. 187, secondo comma, dello stesso codice;
che, quindi, l'evidenziata parità di mezzi difensivi tra
imputati nel rito pretorile e avanti al Tribunale rende altresì
insussistente ogni censura sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
che questa Corte ha già avuto occasione di rilevare che la
competenza territoriale del giudice penale è disciplinata dalla
legge in considerazione del luogo ove il reato è stato commesso, con
finalità che attiene in modo prevalente alla economia processuale,
sì da consentire che ivi si dia luogo alla miglior concentrazione
delle attività del processo; il che spiega la minor rigidità della
detta disciplina rispetto a quella stabilita per la competenza
funzionale, la quale, invece, investe l'intrinseca idoneità del
giudice alla funzione (v. sent. n. 77 del 1977; ord. n. 521 del
1991);
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il
principio sancito dall'art. 25 della Costituzione tutela
essenzialmente l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari,
al fine di una garanzia rigorosa della loro imparzialità, venga
sottratta ad ogni possibilità di arbitrio attraverso la
precostituzione per legge del giudice in base a criteri generali
fissati in anticipo, e non in vista di singole controversie (v.
ancora cit. sent. n. 77 del 1977 e ord. n. 521 del 1991);
che, pertanto, la norma impugnata non contrasta in alcun modo
con il contenuto del precetto costituzionale come sopra precisato,
sia perché restano sempre chiaramente determinati in anticipo i
criteri in base ai quali la competenza deve essere stabilita, in modo
da dare all'interessato la certezza circa il giudice che lo deve
giudicare, sia perché l'imposizione di una disciplina
particolarmente rigorosa per la proposizione dell'eccezione
d'incompetenza territoriale corrisponde alla richiamata peculiare
natura di tale competenza, per cui il legislatore può legittimamente
ritenere, nella sua discrezionalità, di limitare la possibilità di
rilevarne i vizi a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla
speditezza del processo (cfr. anche sentt. nn. 1 del 1965, 139 del
1971, 174 del 1975 e 77 del 1977);
che di conseguenza la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 491, primo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e
25, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Padova - sezione
distaccata di Montagnana, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte