Ordinanza n. 130/1996
Altra decisione · depositata il 24/04/1996 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 400/1988
- art. 15legge 165/1995
usata come parametro
citata
- art. 3legge 400/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 12
maggio 1995, n. 165 (Disposizioni urgenti per l'attuazione
dell'articolo 68 della Costituzione) e dell'art. 15, secondo comma,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1995 dal Tribunale di
Napoli nel procedimento civile vertente tra Silvia Maria Costagliola
Guarente ed altre e Vittorio Sgarbi ed altra, iscritta al n. 414 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di costituzione di Silvia Maria Costagliola Guarente
ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nella udienza pubblica del 5 marzo 1996 il giudice relatore
Enzo Cheli;
Udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Ritenuto che nel corso della causa civile nella quale Silvia Maria
Costagliola Guarente ed altri congiunti del magistrato Gennaro
Costagliola, già giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Napoli, deceduto il 22 aprile 1994, hanno convenuto in
giudizio il dott. Vittorio Sgarbi, deputato, nonché la S.p.A. Reti
Televisive Italiane, chiedendone la condanna al risarcimento dei
danni per lesioni alla reputazione e all'identità personale che
assumevano arrecate al loro congiunto con due trasmissioni televisive
e un'intervista apparsa su un quotidiano, il Tribunale di Napoli, con
ordinanza del 6 giugno 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt.
70 e 77, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165,
e dell'art. 15, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
che il giudice rimettente, ritenendo - a seguito di eccezione
sollevata dal convenuto - di dover fare applicazione della procedura
prevista dall'art. 3, secondo comma, del decreto-legge impugnato,
osserva che esso costituisce l'ottava reiterazione dell'originario
decreto 15 novembre 1993, n. 455, cui sono succeduti i decreti-legge
nn. 23, 176, 447, 535 e 627 del 1994; nn. 7 e 69 del 1995;
che, ad avviso del giudice a quo, il fenomeno della reiterazione
di tali provvedimenti, che sono intervenuti in materia che attiene
alle garanzie costituzionali dei parlamentari e alla tutela di un
diritto fondamentale, quale è quello relativo alla salvaguardia
della reputazione, contrasta con l'art. 77 della Costituzione, dal
momento che l'emanazione di un nuovo decreto-legge dopo la scadenza
del termine per la conversione perpetua, sia pure con effetto ex
nunc, la disciplina prevista dal decreto decaduto, in violazione del
limite temporale di vigenza dei decreti-legge, fissato in sessanta
giorni dall'art. 77;
che il giudice contesta anche la violazione dell'art. 70 della
Costituzione dal momento che l'attività legislativa deve essere di
norma esercitata dalle Camere, e solo eccezionalmente - in presenza
di presupposti tassativi - dal Governo con atti provvisori;
che nell'ordinanza si censura, infine, l'art. 15 della legge n.
400 del 1988, che vieta la reiterazione del decreto-legge in caso di
voto negativo di una delle Camere, nella parte in cui non prevede
anche il divieto di riprodurre, con la presentazione di altro
decreto-legge, la normativa già prevista in un decreto decaduto per
mancata conversione nel termine di sessanta giorni, consentendo che
la funzione legislativa sia esercitata dal Governo senza limiti di
tempo, in violazione degli artt. 70 e 77 della Costituzione;
che nel giudizio davanti alla Corte ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che le questioni
sollevate siano dichiarate inammissibili o infondate;
che si sono costituite in giudizio le parti private Silvia Maria,
Anna, Rosanna, Roberto, Paola e Simonetta Costagliola che hanno
depositato memoria chiedendo che la Corte dichiari irrilevanti le
questioni sollevate.
Considerato che il decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165, non è
stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla
sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1995;
che il suddetto decreto-legge è stato reiterato dal
decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466 e dal decreto-legge 8 gennaio
1996, n. 9, entrambi non convertiti nel termine di sessanta giorni
dalla rispettiva pubblicazione, come risulta dai comunicati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1996 e n. 59
dell'11 marzo 1996;
che, nelle more del giudizio, è intervenuto il decreto-legge 12
marzo 1996, n. 116, che ha introdotto una nuova disciplina della
materia, per più aspetti diversa da quella del decreto-legge
impugnato e delle successive reiterazioni, anche con riguardo alla
procedura da seguire nel caso in cui venga sollevata l'eccezione
concernente l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione;
che, essendo mutato nella nuova disciplina il contenuto
precettivo essenziale del decreto-legge impugnato, non risulta
possibile trasferire la questione di legittimità costituzionale
dello stesso decreto-legge al decreto-legge n. 116 del 1996
attualmente in vigore, in base al principio enunciato da questa Corte
nella sentenza n. 84 del 1996, dovendosi, invece, restituire gli atti
al giudice a quo al fine di valutare l'incidenza dello ius
superveniens nel giudizio pendente dinanzi a lui;
che la questione sollevata nei confronti dell'art. 15 della legge
n. 400 del 1988, per la sua stretta correlazione - secondo quanto
prospettato nell'ordinanza di rinvio - con la questione concernente
il decreto-legge n. 165 del 1995, non può essere valutata
indipendentemente dall'esame di quest'ultima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 aprile 1996.
Il presidente: FERRI
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1996:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte