Ordinanza n. 130/1997
Altra decisione · depositata il 09/05/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 903/1965
- art. 11legge 537/1993
- art. 30legge 87/1953
- art. 11legge 903/1965
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 136legge 87/1953
- art. 1legge 662/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge
21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei
trattamenti di pensione della previdenza sociale) e dell'art. 11,
comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi
di finanza pubblica), come modificati, rispettivamente, dalle
sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte costituzionale
e degli artt. 23 e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
(Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), promossi con n. 8 ordinanze emesse il 20 novembre,
il 7 dicembre, il 29 novembre, il 5 dicembre, il 13 dicembre, il 27
novembre e il 7 dicembre 1995 ed il 1 febbraio 1996 dal pretore di
Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 41, 134, 135, 136, 137, 173,
189 e 309 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 6, 9, 10 e 15, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Sarabotani Serafina
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che il pretore di Brescia ha sollevato, con otto ordinanze
emesse tra il 20 novembre 1995 e il 1 dicembre 1996, questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965,
n. 903, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, come modificati, rispettivamente, dalle sentenze n. 495 del 1993
e n. 240 del 1994 di questa Corte (in senso estensivo del diritto di
integrazione al minimo), per violazione dell'art. 81 della
Costituzione, a causa dell'omessa copertura finanziaria degli oneri
nascenti da tali decisioni, nonché in riferimento agli artt. 136,
comma primo, 101 e 104, comma primo, della Costituzione per il dubbio
che, atteso il loro carattere - definito "legislativo" - il giudice
possa venir privato della possibilità di interpretare la legge;
che, in relazione alle predette censure, il medesimo rimettente
ha altresì sollevato questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 30, comma terzo, e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, in
riferimento agli artt. 136, comma primo, 137, comma primo, 101, 104,
comma primo, 111 e 134 Cost., in quanto dette norme, nel fissare
rispettivamente il momento temporale di efficacia delle sentenze
della Corte e le condizioni di accesso al sindacato di legittimità
costituzionale - in particolare imponendo il requisito della
rilevanza della questione nel giudizio a quo - risulterebbero lesive
del dettato costituzionale e comunque limitative della possibilità
per il giudice di sollevare questioni "il cui oggetto sia solo
concorrente nella decisione della causa";
Considerato che per l'analogia delle questioni i giudizi possono
essere riuniti;
che medio tempore è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996,
n. 662, la quale all'art. 1, comma 183, dichiara estinti con
compensazione di spese i giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dei
diritti nascenti dalle citate due decisioni di questa Corte, come
appunto i processi a quibus disponendo altresì al comma successivo
la copertura finanziaria degli oneri conseguenti;
che, pertanto, s'impone in via preliminare la restituzione degli
atti al pretore di Brescia, a prescindere dalle prospettate e del
tutto ininfluenti questioni concernenti le norme sul funzionamento
della Corte, perché proceda ad un nuovo esame delle censure alla
luce della sopravvenuta normativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di
Brescia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte