Ordinanza n. 131/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/11/1967 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 545d.P.R. 180/1950
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 545, comma
quarto, del Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 10 ottobre 1966 dal pretore di Gallarate nel procedimento civile
vertente tra Fedeli Angelo e Colombo Giovanna e Mario, iscritta al 218
del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1966.
Udita nella camera di consiglio del 7 novembre 1967 la relazione
del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che con la predetta ordinanza il pretore di Gallarate ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, comma
quarto, del Codice di procedura civile per violazione dell'art. 3 della
Costituzione denunciando la disparità di trattamento fatto ai
dipendenti privati rispetto a quello fatto ai dipendenti pubblici
dall'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di
pignorabilità della retribuzione;
che non c'è stata costituzione di parti;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 88 del 25 maggio
1963, ha dichiarato non fondata una analoga questione di legittimità
costituzionale negando che la diversa disciplina contenuta
rispettivamente nell'art. 545, comma quarto, del Codice di procedura
civile e nell'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, violi l'art. 3
della Costituzione ed affermando invece come sia giustificata da
profonde diversità di situazioni;
che pertanto la questione relativa alla legittimità costituzionale
dell'art. 545, comma quarto del Codice di procedura civile, proposta
ora, si presenta negli stessi termini e con gli stessi argomenti di
quella sollevata sull'art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, già
decisa con la predetta sentenza n. 88 del 25 maggio 1963, dalla quale
non sussistono ragioni perché ci si debba discostare;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata, con
l'ordinanza 10 ottobre 1966 del pretore di Gallarate, sulla
legittimità costituzionale dell'art. 545, comma quarto, del codice di
procedura civile relativo alla pignoratilità di un quinto della
retribuzione di prestatori d'opera.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte