Ordinanza n. 131/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1977 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 44Costituzione
- art. 26legge 87/1953
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,
lett. a, del d.l. C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273 (non previsione di
indennizzo alla cessazione di affittanza agraria), promossi con
ordinanze 23 gennaio e 18 maggio 1976 del tribunale di Brescia,
iscritte ai nn. 285, 557 e 607 del registro ordinanze 1976 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 145, 260 e 300 dell'anno
1976.
Udito nella camera di consiglio del 16 giugno 1977 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che il tribunale di Brescia (Sezione specializzata
agraria) con tre ordinanze, la prima del 23 gennaio 1976 e le altre due
in data 18 maggio stesso anno, ha sollevato questione di
costituzionalità dell'art. 1 lett. a del d.l. C.P.S. 1 aprile 1947, n.
273, con riferimento agli artt. 44 e 3 della Costituzione
(nell'ordinanza 23 gennaio per evidente errore materiale è richiamato
in dispositivo l'art. 43 Cost. in luogo dell'art. 3).
Ritenuto che la disposizione, riguardante la proroga dei contratti
agrari di affitto, viene impugnata nella parte in cui non prevede che,
nel caso di cessazione della durata del contratto richiesta dai
proprietari, aventi qualifica di coltivatori diretti, che intendano
coltivare direttamente i fondi, i conduttori abbiano diritto ad
indennizzo.
Considerato che, premessa l'opportunità di disporre la riunione
dei tre procedimenti, connessi per identità di oggetto e di contenuto,
devesi dare atto che questa Corte, con sentenza n. 30 del 4 gennaio
corrente anno, ha dichiarato non fondata la stessa questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 lett. a d.l. C.P.S. n. 273 del
1947 sollevata in uguali termini con riferimento agli artt. 3 e 44
Cost.
Che di conseguenza, non risultando addotti nuovi e validi motivi
per adottare diversa decisione e visti gli artt. 26, secondo comma,
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte, va dichiarata la manifesta infondatezza
della sollevata questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 lett. a dl. C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273,
(proroga dei contratti agrari) sollevata con le ordinanze suindicate in
riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte