Corte costituzionale

Ordinanza n. 131/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1977 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,

lett. a, del d.l. C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273 (non previsione di

indennizzo alla cessazione di affittanza agraria), promossi con

ordinanze 23 gennaio e 18 maggio 1976 del tribunale di Brescia,

iscritte ai nn. 285, 557 e 607 del registro ordinanze 1976 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 145, 260 e 300 dell'anno

1976.

Udito nella camera di consiglio del 16 giugno 1977 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che il tribunale di Brescia (Sezione specializzata

agraria) con tre ordinanze, la prima del 23 gennaio 1976 e le altre due

in data 18 maggio stesso anno, ha sollevato questione di

costituzionalità dell'art. 1 lett. a del d.l. C.P.S. 1 aprile 1947, n.

273, con riferimento agli artt. 44 e 3 della Costituzione

(nell'ordinanza 23 gennaio per evidente errore materiale è richiamato

in dispositivo l'art. 43 Cost. in luogo dell'art. 3).

Ritenuto che la disposizione, riguardante la proroga dei contratti

agrari di affitto, viene impugnata nella parte in cui non prevede che,

nel caso di cessazione della durata del contratto richiesta dai

proprietari, aventi qualifica di coltivatori diretti, che intendano

coltivare direttamente i fondi, i conduttori abbiano diritto ad

indennizzo.

Considerato che, premessa l'opportunità di disporre la riunione

dei tre procedimenti, connessi per identità di oggetto e di contenuto,

devesi dare atto che questa Corte, con sentenza n. 30 del 4 gennaio

corrente anno, ha dichiarato non fondata la stessa questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 lett. a d.l. C.P.S. n. 273 del

1947 sollevata in uguali termini con riferimento agli artt. 3 e 44

Cost.

Che di conseguenza, non risultando addotti nuovi e validi motivi

per adottare diversa decisione e visti gli artt. 26, secondo comma,

legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, Norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte, va dichiarata la manifesta infondatezza

della sollevata questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 lett. a dl. C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273,

(proroga dei contratti agrari) sollevata con le ordinanze suindicate in

riferimento agli artt. 3 e 44 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte