Ordinanza n. 131/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 880/1986
- art. 11legge 880/1986
usata come parametro
citata
- art. 8d.P.R. 637/1972
- art. 26d.P.R. 637/1972
- art. 52Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
- art. 79Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
17 dicembre 1986, n. 880 (Revisione delle aliquote dell'imposta sulle
successioni e donazioni), promossi con ordinanze emesse il 23 gennaio
ed il 19 febbraio 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di
Vasto, iscritte ai nn. 223 e 224 del registro ordinanze 1987 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima
serie speciale dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Marchesani
Grazia ed avente ad oggetto l'accertamento di valore di alcuni beni
caduti in successione in data 28 agosto 1984, la Commissione
tributaria di primo grado di Vasto con ordinanza del 23 gennaio 1987
(reg.ord. n.223 del 1987) sollevava, in riferimento agli artt. 3, 53
e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, l.
17 dicembre 1986, n. 880, che esclude l'applicazione dei criteri di
determinazione del valore degli immobili, previsti nella stessa
legge, per le successioni aperte prima del 1° luglio 1986;
che la Commissione osservava come questi nuovi criteri fossero
previsti nell'art. 8, l. cit., modificativo dell'art. 26 d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 637, e fossero altresì analoghi a quelli previsti
nell'art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 per l'imposta di registro;
che, peraltro, mentre per quest'ultima l'art. 79 d.P.R. n. 131
del 1986 stabiliva doversi applicare le nuove disposizioni più
favorevoli ai contribuenti anche per atti anteriori all'entrata in
vigore dello stesso d.P.R. (e purché pendesse ancora una
controversia o l'Amministrazione finanziaria non fosse ancora
decaduta dall'azione), il denunciato art. 11 l. n. 880 del 1986
escludeva, ai fini dell'imposta sulle successioni, tale efficacia
retroattiva. Ciò determinava, ad avviso della Commissione: a) che
l'ammontare dell'imposta di successione variava a seconda del momento
in cui fosse morto il de cuius, così discriminandosi
accidentalmente, e perciò irragionevolmente, i contribuenti (v.
artt. 3 e 53 Cost.); b) che l'Amministrazione finanziaria non poteva
comportarsi imparzialmente, dovendo valutare diversamente lo stesso
bene a seconda che si trattasse di imposta di registro o di
successione (art. 97 Cost.); c) che l'art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986
disponeva, per la valutazione dei beni ai fini dell'imposta di
registro, doversi aver riguardo "ai trasferimenti a qualsiasi
titolo... anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto (scil.:
tassato)", restando così incerto se dovesse farsi riferimento ai
trasferimenti tra vivi o a causa di morte: ciò che dimostrava
ulteriormente l'irragionevolezza della norma impugnata;
che le stesse questioni venivano sollevate dalla medesima
Commissione tributaria con ordinanza del 19 febbraio 1987 (reg.ord.
n. 224 del 1987), emessa nel procedimento iniziato da Rocchio Ada;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in
entrambi i giudizi, chiedeva dichiararsi la non fondatezza delle
questioni;
Considerato che per l'identità delle questioni i giudizi vanno
riuniti;
che nulla impedisce al legislatore di valutare in modo diverso
lo stesso bene ai fini di imposizioni, quali quelle di registro e di
successioni, aventi differenti presupposti e finalità;
che, come questa Corte ha già osservato, la discrezionalità
del legislatore è tanto più ampia quando trattisi di dettare
disposizioni transitorie (sent. n. 171 del 1985); va peraltro
osservato che l'impugnato art. 11 l. n. 880 del 1986 non dispone
semplicemente l'irretroattività dei criteri di valutazione degli
immobili stabiliti nella stessa legge, ma favorisce altresì i
contribuenti, disponendo che per le successioni aperte anteriormente
al 1° luglio 1986, purché non vi sia accertamento definitivo, il
valore dell'immobile potrà essere determinato per adesione con una
riduzione pari al 30 per cento dell'accertato;
che il riferimento all'art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986 - oltre a
non risultare motivato in punto di rilevanza - non considera l'intero
testo dello stesso art. 51, il quale non impone agli uffici
finanziari di tener conto in ogni caso e automaticamente dei
trasferimenti avvenuti nel triennio anteriore all'atto tassato, ma
attribuisce loro ampia discrezionalità nella valutazione del bene
trasferito, avendo riguardo "ad ogni altro elemento di valutazione";
che in definitiva le questioni si rivelano tutte manifestamente
inammissibili;
Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n.87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, l. 15 dicembre
1986, n. 880, sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.
dalla Commissione tributaria di primo grado di Vasto con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte