Ordinanza n. 131/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1989 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
- art. 2Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del
d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e
delle pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), in
relazione all'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile,
promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1988 dal Pretore di La
Spezia, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della
Costituzione, nel procedimento civile vertente tra la S.p.a.
SO.FI.CO. e Perini Centoni Maura ed altro, iscritta al n. 514 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 42, prima serie speciale dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di La Spezia, con ordinanza in data 19
gennaio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo
comma, della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 1 e
2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, nella parte in cui non consentono
la pignorabilità degli stipendi, salari e retribuzioni equivalenti
corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni
credito vantato nei confronti del personale;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 878 del 1988, ha
già deciso questione sostanzialmente identica dichiarando
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del
predetto d.P.R. n. 180 del 1950: "nella parte in cui non prevede la
pignorabilità e la sequestrabilità degli stipendi, salari e
retribuzioni corrisposti dallo Stato, fino alla concorrenza di un
quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale";
che quindi tale decisione assorbe, nel merito, ogni riferimento
all'art. 1 della medesima legge effettuato dal giudice remittente;
che conseguentemente la questione ora sollevata va dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio
1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle
pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) sollevata
dal Pretore di La Spezia con l'ordinanza indicata in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, già
dichiarata fondata con sentenza n. 818 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte