Ordinanza n. 131/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/03/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 416-bisCodice penale
- art. 9legge 55/1990
usata come parametro
citata
- art. 4legge 1423/1956
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma,
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosità sociale), promosso con ordinanze
emesse il 26 ottobre 1990 dalla Corte d'appello di Catania nel
procedimento penale a carico di Di Mauro Angelo, iscritta al n. 687
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte
d'appello di Catania dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 9, terzo comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55, in quanto
dispone la sospensione del procedimento per l'applicazione di una
misura di prevenzione ove sulla decisione di esso influisca la
cognizione dei delitti di cui agli artt. 416- bis del codice penale e
75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 per i quali sia iniziato o
penda procedimento penale, ma non prevede che in caso di sospensione
del procedimento di prevenzione in grado di appello debba essere
sospesa anche l'esecuzione della misura di prevenzione applicata in
primo grado (esecutiva ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423);
che ad avviso della Corte rimettente tale omessa previsione
darebbe luogo a violazione degli artt. 3, 24 e 101 della
Costituzione, perché comporterebbe una disparità di trattamento tra
i soggetti sottoposti al procedimento di prevenzione a seconda che la
sospensione di esso intervenga in primo ovvero in secondo grado -
cioè prima o dopo l'applicazione della misura - e perché ne
risulterebbe frustrata la finalità garantista della sospensione
medesima;
che il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, richiamando l'ordinanza
di questa Corte n. 313 del 1991, ha chiesto che la questione sia
dichiarata inammissibile;
Considerato che, successivamente all'ordinanza, la norma impugnata
è stata espressamente abrogata col decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203;
che, essendo questa disposizione immediatamente applicabile nel
giudizio pendente perché di natura processuale, la proposta
eccezione di incostituzionalità della norma caducata deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuto difetto di
rilevanza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 19
marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosità sociale), in riferimento agli artt. 3, 24 e 101
della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Catania con
ordinanza del 26 ottobre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte