Ordinanza n. 131/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 417 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1994
dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi
nel procedimento penale a carico di Buggé Carmelo ed altri, iscritta
al n. 414 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno
1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Palmi ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 417 del codice di procedura penale - il
quale stabilisce i requisiti formali della richiesta di rinvio a
giudizio - "nella parte in cui non prevede alcuna sanzione per
l'inosservanza del precetto processuale";
che il giudice a quo osserva che, di fronte ad una richiesta di
rinvio a giudizio assolutamente generica sia in ordine alla
formulazione del capo di imputazione, sia in ordine alla indicazione
delle fonti di prova (indicate come "rapporto cc e atti allegati", di
cui peraltro non vi sarebbe traccia nel fascicolo), non è possibile
né emettere una sentenza di non luogo a procedere, essendo in radice
preclusa qualsiasi valutazione su un determinato fatto storico, né,
come più volte affermato dalla Corte di cassazione, dichiarare la
nullità della richiesta, con conseguente restituzione degli atti al
pubblico ministero;
che, ad avviso del remittente, ciò determinerebbe la
violazione, da un lato, dell'art. 24 della Costituzione, in quanto
l'imputato non può difendersi da un fatto non sufficientemente
enunciato; dall'altro, degli artt. 111 e 112 della Costituzione, in
quanto, se l'unica strada percorribile fosse quella della sentenza di
non luogo a procedere, il giudice non potrebbe assolvere all'obbligo
della motivazione, e il principio dell'obbligatorietà dell'azione
penale verrebbe svuotato di contenuto;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, il quale ha concluso per l'infondatezza della questione
osservando che, in un processo di parti, se l'accusa è inconsistente
per carenza effettiva di argomenti, o per negligenza del pubblico
ministero, il giudice non può che concludere nel senso della
mancanza di elementi per accogliere la richiesta di rinvio a
giudizio;
Considerato che, in ordine alla asserita genericità della
formulazione dell'imputazione, la questione si fonda sull'erroneo
presupposto che sia precluso al giudice per le indagini preliminari
di sollecitare il pubblico ministero a procedere alle necessarie
integrazioni e precisazioni dell'imputazione medesima;
che questa Corte ha già avuto modo di affermare (sent. n. 88
del 1994) che, di fronte alla esigenza di una diversa descrizione del
fatto rispetto a come enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio,
nulla impedisce al giudice per le indagini preliminari di invitare il
pubblico ministero a modificare l'imputazione mediante un
provvedimento di
trasmissione degli atti, che può essere adottato anche dopo la
chiusura della discussione (purché, ovviamente, prima della
pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 424 del codice);
che ad identica conclusione occorre pervenire nel caso in esame,
in cui si tratta di precisare gli estremi del fatto contestato;
che va, anzi, sottolineato che, di fronte ad una imputazione
assolutamente generica, tale da incidere negativamente sullo
svolgimento del contraddittorio e quindi sull'esercizio del diritto
di difesa, il detto intervento del giudice si rende doveroso;
che, ovviamente, tutto ciò presuppone che l'imputazione, così
come formulata dal pubblico ministero, sia, ad avviso del giudice,
inadeguata rispetto alle obiettive risultanze degli atti, poiché
altrimenti il problema investirebbe evidentemente il merito della
decisione che il giudice è chiamato a pronunciare ai sensi dell'art.
424 del codice di procedura penale;
che in ordine, poi, alla asserita genericità dell'indicazione
delle fonti di prova, quel che rileva non è tanto la mancata o
incompleta indicazione di dette fonti nella richiesta, quanto
l'effettiva esistenza delle stesse nel fascicolo, il cui contenuto è
conoscibile dalla difesa;
che, ciò posto, è evidente che anche quest'ultimo aspetto
attiene al merito della decisione che il giudice deve adottare al
termine dell'udienza preliminare, senza che sia possibile ravvisare
alcuna violazione dei parametri costituzionali invocati;
che, in conclusione, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 417 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 24, 111 e 112 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Palmi con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte