Ordinanza n. 131/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/05/1997 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 34legge 352/1970
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sollevato da Bernardini Rita, Fiori Raffaella e
Sabatano Mauro, nella qualità di promotori e presentatori dei
referendum abrogativi in tema di Ordine dei giornalisti, incarichi
extragiudiziari dei magistrati, carriera dei magistrati, caccia,
obiezione di coscienza e golden share nei confronti del Presidente
della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, sorto a seguito: dei
decreti del Presidente della Repubblica in data 15 aprile 1997 con i
quali è stata fissata al 15 giugno 1997 la data per il voto relativo
ai referendum abrogativi ammessi con le sentenze della Corte nn. 38,
41, 33, 32, 31 e 29 del 1997; della deliberazione del Consiglio dei
ministri in data 4 aprile 1997, non conosciuta dai ricorrenti; di
qualunque altra deliberazione del Consiglio dei ministri riguardante
la fissazione al 15 giugno 1997 per lo svolgimento dei referendum,
non conosciuta dai ricorrenti; della lettera del Ministro
dell'interno datata 13 marzo 1997, indirizzata a Marco Pannella e
Paolo Vigevano,
nella parte in cui costituisce motivazione della citata
deliberazione del Consiglio dei ministri; di ogni altro atto
presupposto, connesso e conseguente; con ricorso depositato il 26
aprile 1997 ed iscritto al numero 72 del registro ammissibilità
conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1997 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
Ritenuto che Rita Bernardini, Raffaella Fiori e Mauro Sabatano, con
ricorso depositato il 26 aprile 1997, nella qualità di presentatori
e promotori dei referendum abrogativi concernenti norme di disciplina
dell'Ordine dei giornalisti, degli incarichi extragiudiziari e della
carriera dei magistrati, dell'esercizio della caccia, dell'obiezione
di coscienza e della c.d. golden share sollevano conflitto di
attribuzione nei confronti del Presidente della Repubblica, del
Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e
del Ministro di grazia e giustizia, in riferimento:
- ai decreti del Presidente della Repubblica del 15 aprile 1997,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1997 n. 90, che hanno
indetto i referendum per il 15 giugno 1997;
- alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 aprile 1997,
non conosciuta da essi istanti, nonché ad altre, precedenti,
presumibilmente assunte il 14 marzo 1997 e neppure da essi
conosciute, di fissazione al 15 giugno 1997 della data di svolgimento
dei referendum;
- alla lettera del Ministro dell'interno agli onorevoli Pannella e
Vigevano del 13 marzo 1997, nella parte in cui costituisce
motivazione della succitata delibera del Governo;
- ad ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente quelli
dianzi elencati;
che i ricorrenti deducono che il Governo avrebbe fatto cattivo
uso del potere attribuitogli dall'art. 34 legge 25 maggio 1970 n.
352 e leso la sfera di attribuzioni dei promotori dei referendum
quale determinata dall'art. 75 della Costituzione, in quanto la
scelta della data del 15 giugno non tiene conto che, per le attuali
abitudini di vita degli italiani, è ipotizzabile una scarsa
partecipazione degli elettori, che determina il rischio del mancato
raggiungimento del quorum fissato dall'art. 75 della Costituzione e
consente alle forze politiche e sociali contrarie alla abrogazione di
avvalersi dell'astensione come strumento per conseguire detto scopo,
obiettivo che non può essere perseguito dal Governo, neppure
indirettamente o implicitamente, a meno di violare l'obbligo
costituzionale di neutralità ed imparzialità;
che l'intento, manifestato nella missiva in data 13 marzo 1997
del Ministro dell'interno agli onorevoli Pannella e Vigevano, di
consentire al Parlamento di impegnarsi per la definizione di
provvedimenti già presentati dal Governo prima della decisione della
Corte costituzionale sui referendum ammessi (in qualche caso prima
della promozione dell'iniziativa referendaria) e relativi a materie
oggetto di tali referendum evidenzierebbe un rapporto di
concorrenzialità tra iniziativa referendaria ed iniziativa
legislativa (governativa o parlamentare) confliggente con il
principio di "leale collaborazione" che dovrebbe ispirare l'azione
del Governo;
che il "cattivo uso" del potere dell'art. 34 legge n. 352 del
1970, lesivo della sfera di attribuzione, sarebbe altresì dimostrato
dall'assunto che la data è stata fissata al 15 giugno, in quanto era
"impossibile, giuridicamente e tecnicamente, far svolgere
contestualmente le elezioni amministrative e le consultazioni
referendarie";
che la lesività degli atti deriverebbe, altresì, dalla
circostanza che i decreti presidenziali non sono stati adottati entro
il termine stabilito dall'art. 15 legge n. 352 del 1970, applicabile
in virtù dell'art. 40, che stabilisce che il referendum deve essere
indetto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che
lo abbia ammesso e la data fissata in una domenica compresa tra il 50
e il 70 giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione;
che l'art. 34, primo comma, della legge n. 352 del 1970, nella
parte in cui stabilisce che i referendum debbano essere tenuti in una
data ricompresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno, dovrebbe comunque
ritenersi costituzionalmente illegittimo, in quanto violerebbe gli
artt. 3 e 75 della Costituzione;
che i ricorrenti hanno, quindi, chiesto che la Corte dichiari che
non spetta al Governo, sotto il profilo del cattivo uso del potere,
convocare i comizi referendari per il 15 giugno 1997, annulli i
relativi decreti presidenziali in data 15 aprile 1997 e tutti gli
atti impugnati, disponga, in via cautelare, la sospensione dei
decreti e l'anticipazione dei referendum e, in linea gradata, sollevi
innanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell'art.
34, primo comma, legge n. 352 del 1970, in quanto in contrasto con
gli artt. 3 e 75 della Costituzione;
Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della
legge 11 marzo 1953 n. 87, questa Corte è chiamata preliminarmente a
decidere, con ordinanza in camera di consiglio, senza
contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo
dell'esistenza della materia di un conflitto, la cui risoluzione
spetti alla sua competenza, con riferimento ai requisiti soggettivi
ed oggettivi, di cui al primo comma del medesimo art. 37;
che, sotto il profilo della legittimazione dei ricorrenti, questa
Corte ha già riconosciuto agli elettori, in numero non inferiore a
500.000, sottoscrittori della richiesta di referendum - dei quali i
promotori sono competenti a dichiarare la volontà in sede di
conflitto - la titolarità, nell'ambito della procedura referendaria,
di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, in quanto
essi attivano la sovranità popolare nell'esercizio dei poteri
referendari e concorrono con altri organi e poteri al realizzarsi
della consultazione popolare (cfr. ordinanze n. 9 del 1997, n. 118 e
n. 226 del 1995, nonché sentenza n. 161 del 1995);
che, ancora sotto il profilo soggettivo, il conflitto appare
proponibile sia nei confronti del Presidente della Repubblica, sia
nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, la cui
legittimazione assorbe quella dei singoli ministri;
che, quanto poi al requisito oggettivo, occorre verificare se la
controversia che il ricorso mira ad instaurare riguardi la
delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per il comitato
promotore del referendum da norme costituzionali;
che, quindi, nella specie, in sede di giudizio di ammissibilità
del ricorso si deve stabilire se sia astrattamente configurabile
un'attribuzione costituzionale del comitato promotore suscettibile di
essere violata ad opera del decreto di fissazione della data di
svolgimento delle operazioni elettorali referendarie;
che, al riguardo, i ricorrenti deducono che la data fissata per
lo svolgimento delle consultazioni referendarie non terrebbe conto di
asserite condizioni di fatto dell'esercizio del voto, influendo in
concreto sulla possibilità dei cittadini di esprimere la loro
volontà elettorale e comportando così una lesione della sfera di
attribuzione garantita ai promotori;
che, peraltro, l'individuazione di un rigido e ristretto arco
temporale, entro il quale deve essere tenuta la votazione, rivela che
la valutazione dei possibili interessi coinvolti è stata effettuata
dal legislatore, secondo la disciplina, di per sé non irragionevole,
dettata dalla legge n. 352 del 1970 in un contesto procedimentale con
puntuali scansioni temporali, che rende, nella fisiologia del
sistema, non altrimenti vincolata la scelta della data all'interno
del predetto arco temporale, salvo che sussistano oggettive
situazioni di carattere eccezionale - non prospettate in questo caso
- idonee a determinare un'effettiva menomazione dell'esercizio del
diritto di voto referendario;
che, in assenza di siffatte situazioni, rientra nella sfera delle
attribuzioni del comitato la pretesa allo svolgimento delle
operazioni di voto referendario, una volta compiuta la procedura di
verifica della legittimità e della costituzionalità delle relative
domande, ma non anche la pretesa alla scelta, tra le molteplici,
legittime opzioni, della data entro l'arco temporale prestabilito,
cosicché l'esercizio del potere di fissare tale data non è idoneo
ad incidere sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita
ai ricorrenti;
che, dunque, nella specie le determinazioni a norma dell'art.
34, primo comma, della legge n. 352 del 1970, in quanto non
interferiscono con la possibilità di esercizio del diritto di voto,
non producono conseguenze sul rispetto delle attribuzioni stabilite
dalla Costituzione e, quindi, neppure è astrattamente ipotizzabile
alcuna lesione derivante dai decreti di indizione delle consultazioni
referendarie all'interno del periodo normativamente predeterminato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte