Ordinanza n. 131/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/2002 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa
l'8 marzo 2001 dal Tribunale di Pistoia sulle istanze riunite
proposte da Conceria Peretti s.p.a. ed altre nei confronti di P.R.
Salotti di Petreti Rodolfo, iscritta al n. 454 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che, con ordinanza emessa l'8 marzo 2001, il Tribunale
di Pistoia chiamato a pronunciarsi su talune istanze di fallimento
nei confronti di un imprenditore commerciale - ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), "nella parte in cui non prevede che per
l'imprenditore individuale il termine di un anno per la dichiarazione
di fallimento decorre dalla pubblicazione della cessazione
dell'attività nel registro delle imprese";
che, ad avviso del giudice a quo la disciplina riguardante il
fallimento dell'impresa individuale che abbia cessato la propria
attività risulterebbe - alla stregua del diritto vivente -
sostanzialmente diversa da quella dettata per l'impresa collettiva
dalla stessa legge fallimentare, come emendata dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 319 del 2000;
che, infatti, il termine di cui all'art. 10 della legge
fallimentare decorrerebbe per la impresa collettiva dalla data della
sua cancellazione dal registro delle imprese, per l'impresa
individuale dalla data di effettiva cessazione dell'attività;
che siffatta diversità di disciplina si porrebbe in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, determinando una
ingiustificata disparità di trattamento tra i creditori
dell'imprenditore collettivo, nei cui confronti assumerebbe rilevanza
la pubblicità prevista dall'art. 2196 del codice civile, ed i
creditori dell'imprenditore individuale, ai quali la cessazione
dell'attività di impresa sarebbe opponibile a prescindere da
qualsiasi pubblicità, con conseguente lesione, nei confronti di
costoro, anche del diritto alla tutela giurisdizionale, garantito
dall'art. 24 della Costituzione.
Considerato che questione identica a quella sollevata
dall'odierno rimettente è stata dichiarata manifestamente infondata
con ordinanza n. 361 del 2001;
che, successivamente all'entrata in vigore della legge
29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura), istitutiva del registro delle
imprese, va esclusa la configurabilità di un diritto vivente sulla
rilevanza, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 10
della legge fallimentare, della semplice cessazione di fatto
dell'impresa individuale;
che nella stessa ordinanza è stato, altresì, evidenziato
come l'affermazione costante nella giurisprudenza, anche recente,
della Cassazione secondo cui "la cessazione dell'attività di
impresa, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale
può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore (art. 10 legge
fallimentare), presuppone che nel detto periodo non vengano compiute
operazioni intrinsecamente identiche a quelle poste in essere
nell'esercizio dell'impresa" (Cassazione 4 settembre 1998, n. 8781),
non sia affatto incompatibile con l'efficacia dichiarativa della
iscrizione nell'apposito registro della cessazione dell'attività di
impresa in quanto la pubblicità della cessazione non esclude certo
la possibilità per i terzi di provare la non veridicità del fatto
iscritto e, dunque, in ipotesi, il compimento di atti di esercizio
dell'impresa successivamente all'iscrizione della sua cessazione;
che va, pertanto, ribadito che l'interpretazione sulla cui
base il rimettente solleva la questione di costituzionalità è
erroneamente qualificata in termini di diritto vivente e non è
sicuramente l'unica compatibile con il testo della norma denunciata;
che, essendo, conseguentemente, possibile dare della norma
stessa una interpretazione conforme a Costituzione, la questione va
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Pistoia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Marini
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte