Corte costituzionale

Ordinanza n. 132/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1977 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 70,

ultimo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze 12

maggio e 7 luglio 1976 del tribunale di Enna, nei procedimenti penali a

carico di Caponnetto Giuseppe e Spata Salvatore ed altro, iscritte ai

nn. 551 e 625 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 246 e 321 dell'anno 1976.

Udito nella camera di consiglio del 16 giugno 1977 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con due ordinanze, di identico contenuto,

rispettivamente, del 12 maggio e del 7 luglio 1976, il tribunale di

Enna ha sollevato, in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost.

(garanzia del giudice naturale) questione di legittimità

costituzionale dell'art. 70, u.c. c.p.p., il quale prevede che "qualora

per astensione o ricusazione manchi in un collegio il numero legale, il

presidente della Corte o del Tribunale rimette il procedimento ad

un'altra sezione della stessa Corte o dello stesso Tribunale o ad una

Corte limitrofa ovvero ad un tribunale limitrofo dello stesso

distretto";

che secondo il giudice a quo (cui gli atti del procedimento erano

stati rimessi, ai sensi del già citato art. 70 u.c. c.p.p. dal

presidente del tribunale di Modica, originariamente competente) la non

manifesta infondatezza della questione sarebbe da ravvisare "nel fatto

che la scelta dell'organo giudicante, che in virtù della Costituzione

dovrebbe essere preventivamente certa e determinata viene rimessa al

mero arbitrio del presidente del tribunale il quale è libero di

scegliere tra una sezione dello stesso tribunale ed un tribunale

limitrofo, e, nella ipotesi di più tribunali, quello che ritiene più

opportuno a suo insindacabile giudizio".

Considerato che la questione - negli stessi termini - è già stata

esaminata e dichiarata non fondata con la sentenza n. 168 del 14 luglio

1976;

che non vengono addotti argomenti né ricorrono motivi che possano

indurre questa Corte a mutare la precedente decisione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 70, u.c. c.p.p. sollevata, in riferimento

all'art. 25, comma primo, Cost., dal tribunale di Enna con le ordinanze

in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 168 del

1976.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONO -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte