Ordinanza n. 132/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1977 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 70,
ultimo comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze 12
maggio e 7 luglio 1976 del tribunale di Enna, nei procedimenti penali a
carico di Caponnetto Giuseppe e Spata Salvatore ed altro, iscritte ai
nn. 551 e 625 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 246 e 321 dell'anno 1976.
Udito nella camera di consiglio del 16 giugno 1977 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Ritenuto che con due ordinanze, di identico contenuto,
rispettivamente, del 12 maggio e del 7 luglio 1976, il tribunale di
Enna ha sollevato, in riferimento all'art. 25, comma primo, Cost.
(garanzia del giudice naturale) questione di legittimità
costituzionale dell'art. 70, u.c. c.p.p., il quale prevede che "qualora
per astensione o ricusazione manchi in un collegio il numero legale, il
presidente della Corte o del Tribunale rimette il procedimento ad
un'altra sezione della stessa Corte o dello stesso Tribunale o ad una
Corte limitrofa ovvero ad un tribunale limitrofo dello stesso
distretto";
che secondo il giudice a quo (cui gli atti del procedimento erano
stati rimessi, ai sensi del già citato art. 70 u.c. c.p.p. dal
presidente del tribunale di Modica, originariamente competente) la non
manifesta infondatezza della questione sarebbe da ravvisare "nel fatto
che la scelta dell'organo giudicante, che in virtù della Costituzione
dovrebbe essere preventivamente certa e determinata viene rimessa al
mero arbitrio del presidente del tribunale il quale è libero di
scegliere tra una sezione dello stesso tribunale ed un tribunale
limitrofo, e, nella ipotesi di più tribunali, quello che ritiene più
opportuno a suo insindacabile giudizio".
Considerato che la questione - negli stessi termini - è già stata
esaminata e dichiarata non fondata con la sentenza n. 168 del 14 luglio
1976;
che non vengono addotti argomenti né ricorrono motivi che possano
indurre questa Corte a mutare la precedente decisione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 70, u.c. c.p.p. sollevata, in riferimento
all'art. 25, comma primo, Cost., dal tribunale di Enna con le ordinanze
in epigrafe e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 168 del
1976.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONO -
NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI.
GIOVANNI VITALE Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte