Ordinanza n. 132/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1983 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 990/1969
citata
- art. 24Costituzione
- art. 24legge 990/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti) promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1977
dal Pretore di Bergamo, nel procedimento civile vertente tra Cortinovis
Filippo e Bergamelli Luigina, iscritta al n. 290 del registro ordinanze
1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 del
27 luglio 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, coll'ordinanza e nel procedimento civile di cui
all'epigrafe, il pretore di Bergamo sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22 l. 24 dicembre 1969 n. 990 in relazione
all'art. 24, comma primo e secondo, Cost., in quanto riteneva che
l'onere, previsto dalla norma, a carico dell'attore danneggiato (che
intenti l'azione risarcitoria nei confronti del responsabile civile) di
dimostrare di avere richiesto il risarcimento, sessanta giorni prima,
all'assicuratore, comporti altresì la dimostrazione che si tratti
effettivamente dell'assicuratore del responsabile civile convenuto,
che siffatta dimostrazione incomberebbe quand'anche il responsabile
civile si fosse costituito e avesse, implicitamente o esplicitamente,
riconosciuto che l'assicuratore destinatario della richiesta è
effettivamente il suo assicuratore: e ciò in quanto, quest'ultimo
essendo estraneo al processo, il detto riconoscimento non avrebbe alcun
effetto nei suoi confronti,
che, perciò, un siffatto onere costituirebbe per il danneggiato un
tale aggravio "da vanificare o compromettere di fatto la possibilità
di agire in giudizio",
che ha svolto intervento il Presidente del Consiglio dei ministri
chiedendo, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che la questione
sia dichiarata irrilevante o infondata.
Udito in camera di consiglio il Relatore, prof. Ettore Gallo.
Considerato che, nonostante il responsabile civile costituito nulla
abbia eccepito sulla proponibilità della domanda, non per questo,
tuttavia, la questione resta priva di rilevanza, proprio per le ragioni
indotte dal Pretore e più sopra riportate,
che, però, la questione appare infondata, sia perché questa Corte
ha già avvertito che "sono costituzionalmente legittime le questioni
di legge che impongono oneri diretti ad evitare l'abuso o l'eccesso
nell'esercizio del diritto" o "a salvaguardare interessi generali che
con tale diritto sostanzialmente non contrastano" (vedi sentenze 14
giugno 1973 n. 97; 14 febbraio 1973 n. 24; n. 57 del 1972; n. 130 del
1970, nonché le ord. 59/1974 e 19/1975), sia perché l'apparente
diverso profilo prospettato dal pretore si sostanzia in realtà in
qualche ulteriore difficoltà di fatto che può essere facilmente
superata provocando dal magistrato l'ordine di esibizione della polizza
a carico del responsabile civile, nella specie costituito e nulla
opponente,
che, perciò e in ogni caso, non si tratta affatto di onere tale da
vanificare o pregiudicare la possibilità di agire in giudizio, né da
indebolire la validità dei principi sul punto reiteramente affermati
dalla citata giurisprudenza di questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Pretore di Bergamo, con ordinanza 25
aprile 1977, in ordine all'art. 22 l. 24 dicembre 1969, n. 990 per
contrasto coll'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte