Ordinanza n. 132/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 10legge 825/1971
citata
- art. 9legge 87/1953
- art. 92legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), in relazione all'art. 10, secondo comma, n. 11,
della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega al Governo per la riforma
tributaria), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio 1987 dalla
Commissione Tributaria di I grado di Rovereto, iscritta al n. 235 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26, prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla Cassa
rurale di Mori ed avente ad oggetto la soprattassa di cui all'art. 92
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per ritardi di dieci giorni nel
versamento all'esattoria di ritenute irpef su interessi di depositi e
conti correnti, la Commissione Tributaria di primo grado di Rovereto
con ordinanza del 19 gennaio 1987 (reg.ord. n. 235 del 1987)
sollevava, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 cit.;
che, ad avviso della Commissione, il detto articolo, parificando
l'omesso ed il ritardato versamento delle ritenute, contrastava non
solo col principio di eguaglianza, ma anche con l'art. 10, n. 11,
della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 (e quindi con gli artt.
76 e 77 Cost.), il quale imponeva al legislatore delegato di
commisurare le sanzioni all'effettiva entità delle violazioni;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;
Considerato che l'impugnato art. 92 differenzia l'ammontare della
soprattassa in questione a seconda che il versamento della ritenuta
diretta sia stato effettuato entro i tre giorni dalla scadenza ovvero
sia stato ritardato maggiormente;
che la pretesa della Commissione tributaria di Rovereto, di
introdurre un'ulteriore differenziazione tra il ritardo oltre i tre
giorni e la omissione del versamento trova ostacolo
nell'impossibilità, per questa Corte, di dettare una disciplina
positiva della materia, sostituendosi al legislatore in scelte
discrezionali, essendo evidentemente necessario stabilire pur sempre
un limite di tempo massimo oltre il quale ritardo ed omissione si
equivalgono;
che in ogni caso il maggiore o minore perdurare del ritardo non
rimane privo di giuridico rilievo, riflettendosi sull'ammontare degli
interessi dovuti dal contribuente moroso (v. artt. 9 e 92, ultimo
comma, d.P.R. n. 602 del 1973);
che, pertanto, le questioni appaiono manifestamente
inammissibili;
Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 92 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
sollevate in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. dalla
Commissione tributaria di primo grado di Rovereto con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte