Ordinanza n. 132/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1989 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34r.d. 12/1941
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento
giudiziario), promossi con sette ordinanze emesse il 28 luglio 1988,
il 13 agosto 1988 (nn. 2 ordinanze), il 12 agosto 1988, il 28 agosto
1988, il 25 agosto 1988 e il 4 agosto 1988 dal Pretore di Gravina in
Puglia, rispettivamente iscritte ai nn. da 660 a 666 del registro
ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Mauro Ferri.
Ritenuto che il Pretore di Gravina in Puglia ha sollevato, con
sette ordinanze di identico contenuto, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), in riferimento
all'art. 106, secondo comma, della Costituzione;
che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata - secondo
la quale "i vice pretori onorari non possono, di regola, tenere
udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare
della pretura e dei magistrati in sottordine" - viola l'indicato
parametro costituzionale in quanto limita, fino ad annullarla, la
potestà giurisdizionale dei vice pretori onorari, privandoli di ogni
autonomia;
che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo per la manifesta inammissibilità
della questione.
Considerato che i giudizi, per l'identità della questione, vanno
riuniti e decisi congiuntamente;
che, la medesima questione, sollevata dallo stesso giudice a
quo, è stata già dichiarata da questa Corte manifestamente
inammissibile con ordinanza n. 1055 del 1988 e che non vengono
addotti profili o argomentazioni diversi da quelli allora esaminati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma,
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario),
sollevata, in riferimento all'art. 106, secondo comma, della
Costituzione, dal Pretore di Gravina in Puglia con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte