Ordinanza n. 132/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge di
approvazione ed esecuzione della Convenzione di New York 27 ottobre
1957, n. 1163 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale
relativa alla importazione temporanea di veicoli stradali privati,
firmata a New York il 4 giugno 1954), e dell'art. 216 del d.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico delle leggi doganali), promosso con
ordinanza emessa il 6 luglio 1989 dal Pretore di Venezia - Sezione
distaccata di Dolo, nel procedimento penale a carico di Zanon
Domenico ed altro, iscritta al n.516 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 luglio 1989 nel
procedimento penale a carico di Zanon Domenico e Carraro Severino, il
Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Dolo, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale della legge 27 ottobre 1957
n. 1163 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale relativa
alla importazione temporanea di veicoli stradali privati, firmata a
New York il 4 giugno 1954) e dell'art. 216 Testo Unico legge doganale
approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43;
che il Pretore ha prospettato che le norme impugnate - nella
parte in cui prevedono che l'inosservanza dei limiti posti alla
importazione temporanea di veicoli a motore integra il delitto di
contrabbando doganale (rectius determina l'applicabilità delle pene
stabilite per il reato di contrabbando) indipendentemente dal fatto
che coloro che tali limiti non hanno osservato siano o meno cittadini
comunitari - contrastano con l'art.11 della Costituzione, atteso che
pregiudicano l'osservanza dei principi del Trattato di Roma
istitutivo della CEE e in particolare dei principi traibili
dall'interpretazione dell'art. 95, che fa divieto agli Stati membri
di ripristinare dazi doganali o misure equivalenti, sì da
compromettere la libera circolazione delle merci in ambito
comunitario;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in
subordine, infondata;
Considerato che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte
(si vedano, in particolare, le sentenze n. 183/73 e n. 170/84), il
settore dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno è
sottratto alla competenza della Corte Costituzionale, con le
eccezioni rappresentate dalla sindacabilità della legge di
esecuzione del Trattato di Roma in riferimento ai principi
fondamentali dell'ordinamento costituzionale e ai diritti
inalienabili della persona umana, nonché dalla sindacabilità delle
leggi statali "che si assumono costituzionalmente illegittime in
quanto dirette ad impedire o pregiudicare la perdurante osservanza
del Trattato, in relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi
principi" (sentenza n. 170/84);
che, per altrettanto consolidata giurisprudenza (si vedano, in
particolare, le sentenze n. 113/85 e n. 389/89), le statuizioni
interpretative della Corte di Giustizia delle Comunità europee
hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili,
operatività immediata negli ordinamenti interni;
che, nel caso di specie, non solo la norma denunciata non appare
diretta a impedire o pregiudicare l'osservanza del Trattato, ma
sopratutto la Corte di Giustizia delle Comunità europee, con
sentenza 9 ottobre 1980 (in causa n. 823/79) ha giudicato, ai sensi
dell'art. 177 del Trattato di Roma, sulla compatibilità di
fattispecie e norme identiche a quelle oggetto dell'attuale questione
di legittimità costituzionale;
che pertanto compete esclusivamente al giudice a quo, accertare,
in applicazione della indicata statuizione interpretativa della Corte
di Giustizia delle Comunità europee, la compatibilità o meno delle
norme interne denunciate con il diritto comunitario e trarne le
conseguenti decisioni;
che la questione è dunque manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della legge n. 1163 del 1957 e dell'art.
216 Testo Unico leggi doganali, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973,
sollevata in riferimento all'art. 11 della Costituzione, dal Pretore
di Venezia - Sezione distaccata di Dolo, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.
Il direttore di cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte