Ordinanza n. 132/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 143Codice di procedura civile
- art. 680Codice di procedura civile
- art. 30d.P.R. 200/1967
- art. 75d.P.R. 200/1967
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 142, terzo
comma, e 669-sexies secondo e terzo comma, del codice di procedura
civile, promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1997 dal giudice
designato del tribunale di Nola nel procedimento civile vertente tra
Cas. di. T. S.r.l. e Midas Corporation Manifactures ed altro,
iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,
dell'anno 1998;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che il giudice designato del Tribunale di Nola - nel corso
dell'udienza di comparizione delle parti, fissata a seguito della
pronuncia ante causam con decreto inaudita altera parte di un
provvedimento cautelare atipico nei confronti di una società avente
sede nella Corea del Sud - con ordinanza emessa il 29 aprile 1997 ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 142, terzo
comma, e 669-sexies secondo e terzo comma, cod. proc. civ., "nella
parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del
provvedimento cautelare concesso con decreto si perfezioni, ai fini
dell'osservanza del prescritto termine, con il tempestivo compimento
delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni
internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n.
200":
che, secondo il rimettente, il combinato disposto delle norme
impugnate impone che la notificazione del decreto venga effettuata,
ove il destinatario sia residente all'estero, nel termine perentorio
massimo di ventiquattro giorni, entro il quale il notificante deve
inviare a mezzo Ufficiale giudiziario l'atto al Console italiano del
paese di destinazione e questi deve provvedere alla notificazione
direttamente, ovvero mediante la collaborazione dello Stato ad quem;
che ciò comporterebbe un sacrificio del diritto di difesa ed una
disparità di trattamento nei beneficiari di un provvedimento
cautelare concesso con decreto, stante la rilevante probabilità che,
nel breve termine sancito dall'art. 669-sexies non si perfezioni la
notificazione nello Stato estero (come in concreto verificatosi);
che, sempre secondo il rimettente, la specifica e limitata
portata della sentenza n. 69 del 1994 - con cui è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo comma, 143,
terzo comma, e 680, primo comma, cod. proc. civ. "nella parte in cui
non prevedono che la notificazione all'estero del sequestro si
perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il
tempestivo compimento delle formalità imposte al notificante dalle
convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio
1967, n. 200" - non consente di risolvere la presente questione in
via interpretativa.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 358 del 1996
(ignorata dal rimettente) - muovendo dalla premessa dell'avvenuto
ripristino, a seguito della citata sentenza n. 69 del 1994,
dell'operatività del principio della sempre possibile "scissione
soggettiva" fra il momento perfezionativo per la parte istante e
quello di efficacia per il destinatario della notificazione di atti
al di fuori dal territorio della Repubblica -, ha già affermato che
il meccanismo della notifica all'estero, sotto il suo aspetto
funzionale, è stato definitivamente modificato appunto da tale
declaratoria di incostituzionalità, la quale, per la sua valenza
generale, "trascende la specifica fattispecie oggetto di quel
giudizio e coinvolge il complessivo sistema notificativo degli atti
processuali risultante dagli artt. 142 e 143 cod. proc. civ.,
delimitandone l'a'mbito di operatività, le modalità ed i momenti di
perfezionamento a seconda dei soggetti coinvolti e, soprattutto, a
prescindere dal contenuto degli atti stessi";
che alla stregua di tale affermazione, da ribadire ancora una
volta, la sollevata questione risulta manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 142, terzo comma, e 669-sexies secondo e
terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata - in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dal giudice
designato del tribunale di Nola, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte