Ordinanza n. 132/2000
Altra decisione · depositata il 10/05/2000 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 4legge 516/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
3 novembre 1998 dalla Corte d'appello di Perugia, iscritta al n. 111
del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte. Ritenuto che la Corte d'appello di
Perugia, nel corso di un procedimento di ricusazione, con ordinanza
in data 3 novembre 1998 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, "nella parte in cui non prevede che non possa
partecipare al giudizio il giudice che abbia già emesso sentenza di
condanna per fatti costituenti "parte"" e "continuazione" di altri
fatti, oggetto di un successivo procedimento, pendente nello stesso
grado avanti allo stesso giudice e nei confronti del medesimo
imputato"; che il remittente riferisce che la dichiarazione
di ricusazione riguarda il Presidente e un giudice a latere del
tribunale di Spoleto, i quali, avendo concorso a pronunciare una
sentenza con la quale la ricusante è stata ritenuta responsabile di
alcuni episodi di truffa aggravata continuata per il conseguimento di
erogazioni pubbliche e di alcune infrazioni all'art. 4, lettera d)
della legge 7 agosto 1982, n. 516, si trovano ora a giudicare la
stessa imputata per gli stessi fatti, oltre che per altre successive
analoghe truffe ed infrazioni, contestate in continuazione con le
prime ex art. 81 cpv. del codice penale, nonché per i delitti di
associazione a delinquere e simulazione di reato; che,
secondo il giudice a quo, alla luce della vigente disciplina, non
sarebbe configurabile alcuna ipotesi di ricusazione, né potrebbe
soccorrere l'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, quale
esso risulta a seguito della sentenza n. 371 del 1996 che ne ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non
prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un
imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare
una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale
la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua
responsabilità penale sia già stata comunque valutata";
che, tuttavia, a suo avviso, l'imparzialità sarebbe
compromessa, in quanto il giudice potrebbe essere o apparire
condizionato dalle sue precedenti valutazioni nei confronti della
ricusante. Considerato che, successivamente alla proposizione
della questione oggetto del presente giudizio, questa Corte, con
sentenza n. 241 del 1999, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,
"nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio
nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o
concorso a pronunciare sentenza nei confronti di quello stesso
imputato per il medesimo fatto"; che l'intervenuta
innovazione rende necessario disporre la restituzione degli atti al
giudice remittente per un nuovo esame della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di
Perugia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte