Ordinanza n. 132/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/04/2002 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 370/1999
usata come parametro
citata
- art. 1legge 4/1999
- art. 5legge 28/1980
- art. 50legge 28/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7,
della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di
università e di ricerca scientifica e tecnologica) promossi con
quattro ordinanze emesse il 7 marzo 2001 dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, rispettivamente iscritte ai nn. 593, 594, 595 e
857 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 33 e 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di costituzione di Tullio Cataldo Pietro, Caserta
Raffaele, Stella Lucio e Del Giudice Ennio;
Udito l'avvocato Gherardo Marone per Tullio Cataldo Pietro,
Caserta Raffaele, Stella Lucio e Del Giudice Ennio;
Udito nell'udienza pubblica del 26 marzo 2002 il giudice relatore
Annibale Marini.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
quattro ordinanze, di contenuto sostanzialmente analogo, emesse il
7 marzo 2001 e depositate il 14 maggio 2001, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999,
n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca
scientifica e tecnologica), nella parte in cui prevedendo che è
legittimamente conseguita l'idoneità alla nomina a professore
associato dai tecnici laureati di cui all'art. 1, comma 10, penultimo
periodo, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, anche se non in servizio
al 1 agosto 1980, i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi di
idoneità, per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di
atti preclusivi alla partecipazione, emesse dal giudice
amministrativo, li abbiano superati - "non contempla, tra i
destinatari del beneficio ivi previsto, i medici interni universitari
con compiti assistenziali nominati in base a pubblico concorso";
che, in punto di rilevanza, il rimettente espone che i
ricorrenti medici interni universitari con compiti assistenziali
avevano a suo tempo fatto istanza di partecipazione alla seconda
tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, a seguito
della sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 1986, che aveva
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo,
numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dell'art. 50, comma
primo, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non contemplavano i medici
interni universitari tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di
idoneità;
che gli stessi ricorrenti avevano successivamente impugnato
dinanzi al giudice amministrativo i provvedimenti di rigetto delle
suddette istanze, ottenendo provvedimenti di sospensiva, in forza dei
quali avevano partecipato ai giudizi di idoneità, superandoli;
che le suddette impugnative erano state tuttavia respinte nel
merito, con sentenze passate in giudicato;
che nei giudizi a quibus - aventi ad oggetto l'impugnativa di
provvedimenti ministeriali di rigetto delle istanze di riconoscimento
dell'idoneità a professore associato - i suddetti ricorrenti
invocano l'applicazione della norma di sanatoria di cui al citato
art. 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
che tale norma sarebbe tuttavia - secondo il giudice a quo -
inapplicabile nella specie, essendo riferita esclusivamente alla
categoria dei tecnici laureati;
che peraltro la norma stessa, proprio in quanto trascura di
includere tra i destinatari del beneficio i medici interni
universitari nominati per concorso pubblico, sarebbe in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del
principio di eguaglianza e di quello di ragionevolezza, essendo le
due categorie - ad avviso del rimettente - pienamente assimilabili ai
fini della partecipazione ai giudizi di idoneità, secondo quanto
affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 89 del 1986;
che si sono costituiti nei giudizi i quattro ricorrenti, con
memorie di identico contenuto, concludendo per l'accoglimento della
questione di legittimità costituzionale.
Considerato, preliminarmente, che i quattro giudizi, avendo ad
oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere
congiuntamente decisi;
che il rimettente, pur dando atto dell'intervenuto rigetto
nel merito, con sentenze passate in giudicato, delle impugnative
proposte dai ricorrenti avverso i provvedimenti con i quali erano
state respinte le loro istanze di partecipazione ai giudizi di
idoneità, omette qualsiasi motivazione a sostegno dell'implicito
assunto decisivo ai fini della valutazione di rilevanza - secondo il
quale l'efficacia della norma di sanatoria impugnata non
incontrerebbe il limite - pur desumibile in astratto dai principi
generali - rappresentato dall'esistenza del giudicato sulla
legittimità dei suddetti provvedimenti di diniego, con la
conseguente caducazione, ad ogni effetto, delle sospensive concesse;
che la questione stessa va perciò dichiarata manifestamente
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 7, della legge
19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di
ricerca scientifica e tecnologica), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale
del Lazio, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte