Ordinanza n. 133/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 36Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
- art. 38Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
- art. 82Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
- art. 36legge 43/1973
- art. 38legge 43/1973
- art. 82legge 43/1973
usata come parametro
citata
- art. 3Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
- art. 24Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
- art. 113Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
- art. 28legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36, 38 e 82
della legge 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del T.U. delle
disposizioni legislative in materia doganale), promosso con ordinanza
emessa il 20 marzo 1987 dal Presidente del Tribunale di Milano,
iscritta al n. 324 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale
dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad
ingiunzione fiscale relativa a diritti doganali evasi, iniziato da
Bocconi Bruno, il Presidente del Tribunale di Milano con ordinanza
del 20 marzo 1987 (reg.ord. n. 324 del 1987) sollevava, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 36, 38 e 82 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43,
di approvazione del t.u. in materia doganale;
che il magistrato rimettente, premesso di essere privo del
potere di disporre la sospensione della suddetta ingiunzione,
osservava come questa Corte, con sentenza n. 63 del 1982, avesse
escluso l'illegittimità costituzionale delle norme che non
prevedevano la sospensione giudiziale della procedura di riscossione
dei tributi, notando - tra l'altro - come alcune norme in materia di
imposte dirette (art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973), di i.v.a. (art. 60
d.P.R. n. 633 del 1972), di imposta di registro (art. 54 d.P.R. n.
634 del 1972), di imposte sulle successioni e donazioni (art. 44
d.P.R. n. 637 del 1972), di imposte ipotecarie e catastali (artt. 18
e 22 d.P.R. n. 635 del 1972) stabilissero, in caso di contestazione
giudiziaria, un regime di riscossione graduale in relazione
all'andamento del processo tributario, tale da tutelare il
contribuente pur nella detta assenza della sospensione ope iudicis e
tale perciò da far escludere ogni violazione dei princìpi di
eguaglianza (art. 3 Cost.) e di difesa in giudizio (artt. 24 e 113
Cost.);
che il rimettente, notando come le impugnate norme non solo
escludessero, attraverso il rinvio al t.u. 14 aprile 1910, n. 639, la
sospensione ope iudicis, ma non prevedessero neppure alcuna
gradualità nella riscossione del tributo doganale in caso di
opposizione all'ingiunzione dell'intendente di finanza, dubitava che
potesse ravvisarsi una lesione dei princìpi costituzionali ora
citati;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o la non fondatezza delle
questioni;
Considerato che l'ordinanza di rimessione tende in sostanza
all'introduzione di un sistema di riscossione graduale dei tributi
doganali, le cui modalità richiedono scelte discrezionali, come tali
riservate al potere legislativo e perciò estranee ai compiti di
questa Corte (art. 28 l. n. 87 del 1953);
che pertanto la questione si rivela manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 36, 38 e 82 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 dal Presidente del
Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte