Ordinanza n. 133/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 426/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto
comma, del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426 (Provvedimenti
urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione
degli immobili urbani), convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495,
promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1985 dal Pretore di
Padova nel procedimento civile vertente tra Moschini Giovanni Antonio
(detto Giannantonio) e De Mori Aldo, iscritta al n. 624 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il locatore aveva
richiesto la condanna del conduttore al pagamento dei canoni
arretrati, calcolati in base alla clausola di adeguamento a suo tempo
pattuita, secondo l'indice I.S.T.A.T., il Pretore di Padova, con
ordinanza emessa il 29 ottobre 1985, ha sollevato, in relazione
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 24 luglio
1973, n. 426, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495, nella parte
in cui - secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di
cassazione - consente l'operatività delle clausole I.S.T.A.T. di
adeguamento del canone per i contratti aventi scadenza successiva a
quella della proroga accordata dal citato decreto-legge;
che, a parere del giudice a quo, una diversità di
regolamentazione troverebbe razionale giustificazione in presenza di
una disparità di condizioni economiche dei contraenti, mentre la
disciplina impugnata, nel collegare il differente regime (esclusione
o meno dell'efficacia delle clausole I.S.T.A.T.) al mero dato
temporale costituito dalla scadenza del 31 gennaio 1974,
realizzerebbe una violazione del principio d'eguaglianza.
Considerato che la medesima questione è già stata risolta da
questa Corte nel senso della manifesta infondatezza con ordinanza n.
65 del 1988, in cui si è osservato come la differenziazione di
regime giuridico, quale risulta dall'applicazione della norma secondo
il diritto vivente, corrisponda ad una oggettiva diversità di
situazioni, trattandosi di rapporti sorti in tempi diversi, tra i
quali le locazioni soggette al regime vincolistico risultano
percentualmente preponderanti rispetto ai contratti non prorogati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 24 luglio
1973, n. 426 (Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di
locazione e di sublocazione degli immobili urbani), convertito in
legge 4 agosto 1973, n. 495, sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal Pretore di Padova con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte