Ordinanza n. 133/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.12, secondo
comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Legge sulla tutela sociale
della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), in
relazione all'art. 4 della stessa legge, promosso con ordinanza
emessa il 1° agosto 1989 dal Pretore-giudice tutelare di Lecco nel
procedimento di volontaria giurisdizione promosso da Pesenti Rossi
Cristina, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie
speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore-giudice tutelare di Lecco, con ordinanza
emessa il 1° agosto 1989, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 25, primo comma della
Costituzione, dell'art. 12, secondo comma, legge 22 maggio 1978, n.
194, in relazione all'art. 4 della stessa legge, nella parte in cui
prevede che il giudice tutelare territorialmente competente debba
identificarsi in quello del luogo in cui opera la struttura
socio-sanitaria;
che secondo il giudice a quo la norma denunziata consente che la
donna si rivolga a medico, consultorio o struttura sanitaria diversi
da quelli di sua residenza, determinando così ella stessa il Giudice
tutelare competente e, perciò, sottraendosi in tal modo al "giudice
naturale" ex art. 25, primo comma della Costituzione, che è
prefissato dal legislatore, in base a criteri generali, in guisa che
competente dovrebbe sempre essere il Giudice tutelare del luogo dove
la minore risiede;
Considerato che identica questione è stata dichiarata
manifestamente infondata con ordinanza n. 463 del 1988;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte
Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12, secondo comma, legge 22 maggio 1978 n.
194 (Legge sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza) sollevata dal Giudice tutelare di Lecco,
con ordinanza 1° agosto 1989 in riferimento agli artt. 24, secondo
comma e 25, primo comma della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.
Il direttore di cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte