Ordinanza n. 133/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/04/1994 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 463/1993
- art. 4legge 463/1993
- art. 6legge 463/1993
- art. 8legge 463/1993
- art. 9legge 463/1993
usata come parametro
citata
- art. 97Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 19
novembre 1993, n. 463 (Disciplina della proroga degli organi
amministrativi) promosso con ricorso della Regione Calabria,
notificato il 14 dicembre 1993, depositato in cancelleria il 17
successivo ed iscritto al n. 77 del registro ricorsi 1993;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Regione Calabria ha sollevato questione di
legittimità costituzionale nei confronti del decreto-legge 19
novembre 1993, n. 463 (Disciplina della proroga degli organi
amministrativi), deducendo la violazione degli artt. 117, 118, 121,
122, 123 e 77, ultimo comma, della Costituzione;
che, ancorché formulate nei confronti dell'intero decreto-legge, le censure della Regione Calabria concernono, in particolare,
le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, secondo comma, 6 e 8 del
decreto-legge n. 463 del 1993, ma solo per la eventualità che l'art.
9, primo comma, dello stesso decreto-legge - il quale stabilisce che
le disposizioni di quest'ultimo atto si applicano nei confronti delle
regioni a statuto ordinario fino a quando queste ultime non avranno
adeguato i loro ordinamenti ai principi generali ivi contenuti - sia
ritenuto tale da determinare l'abrogazione della normativa regionale
vigente (nel caso: della legge della Regione Calabria 5 agosto 1992,
n. 13, che ha adeguato la legislazione regionale ai principi
dell'art. 97 della Costituzione e a quelli affermati nella sentenza
n. 208 del 1992 di questa Corte);
che, infatti, ove l'interpretazione dell'art. 9, primo comma,
del decreto-legge impugnato, fosse quella paventata dalla ricorrente,
la disciplina denunziata sarebbe illegittima, in quanto:
a) l'attribuzione ai presidenti degli organi collegiali, in
caso di inerzia di questi ultimi, della competenza in ordine alla
designazione e alla nomina dei titolari degli organi amministrativi
scaduti, contenuta nell'art. 4, secondo comma, violerebbe sia le
competenze regionali in materia di ordinamento degli uffici, sia le
competenze statutarie (art. 123 della Costituzione), sia, infine, gli
artt. 121 e 122 della Costituzione, se riferita alle nomine di
competenza del Consiglio regionale, perché verrebbe ad attribuire al
presidente del Consiglio regionale funzioni di rilevanza esterna;
b) la previsione della proroga degli organi amministrativi
scaduti e degli atti da questi compiuti, limitatamente agli atti
urgenti e indifferibili (art. 3), nonché la previsione della
nullità di diritto degli atti compiuti dagli organi scaduti (art. 6)
inciderebbero sulle competenze regionali violando l'art. 117 della
Costituzione;
c) la previsione della convalida degli atti di ricostituzione
degli organi scaduti adottati dai presidenti degli organi collegiali
sulla base della disciplina vigente al momento della loro adozione, e
cioè sulla base dei decreti-legge che hanno preceduto quello
impugnato nel presente giudizio, violerebbe sia l'art. 77, ultimo
comma, della Costituzione, in relazione all'art. 15, secondo comma,
lett. d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia la competenza
regionale in materia di organizzazione di uffici ed enti, non potendo
le regioni revocare gli atti illegittimi compiuti dai loro presidenti
e provvedere diversamente in ordine agli organi scaduti.
Considerato che il decreto-legge 19 novembre 1993, n. 463 non è
stato convertito in legge nel termine prescritto, come risulta dal
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13
del 18 gennaio 1994;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 74 del 1994), le questioni
sollevate dalla Regione Calabria devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, secondo comma, 6, 8 e
9, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 463 (Disciplina della
proroga degli organi amministrativi), sollevate dalla Regione
Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli
artt. 117, 118, 121, 122, 123 e 77, ultimo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte