Ordinanza n. 133/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/1995 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 167/1983
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del
condannato militare), promossi con due ordinanze emesse il 6 e il 20
dicembre 1994 dal Tribunale militare di sorveglianza sulle istanze
proposte da Mercia Marco e da Ferrante Vincenzo iscritte ai nn. 762 e
800 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 1 e 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, rese nel
corso di due procedimenti per la concessione di affidamento in prova
dei condannati militari Mercia Marco (ordinanza del 6 dicembre 1994)
e Ferrante Vincenzo (ordinanza del 20 dicembre 1994), il Tribunale
militare di sorveglianza ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 29 aprile
1983, n. 167, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
che in base alla disposizione impugnata non è possibile
concedere il beneficio dell'affidamento in prova a militari che, in
precedenza, sono stati condannati per i reati comuni di "rapina,
estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o
per reati connessi a fine di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale";
che il Tribunale militare di sorveglianza - dopo aver osservato
che un'analoga disposizione era contenuta nell'ordinamento
penitenziario comune - ne rileva l'abrogazione ad opera della novella
del 1986 e sostiene, conseguenzialmente, l'incostituzionalità, per
irragionevolezza, del mantenimento della preclusione ex art. 1,
secondo comma, legge n. 167 del 1983.
Considerato che, concernendo identica questione, i giudizi vanno
riuniti e decisi congiuntamente;
che questa Corte, con sentenza n. 49 del 1995, successiva alla
pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della
legge 29 aprile 1983, n. 167 nella parte in cui prevede che
l'affidamento in prova è escluso "quando il condannato militare è
stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di
persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati connessi a fine
di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale", e che
pertanto, essendo stata espunta dall'ordinamento la parte di norma
oggetto di impugnativa, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile (v. da ult. ordinanza n. 41 del 1995);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma,
della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del
condannato militare), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale militare di sorveglianza con le ordinanze
in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte