Ordinanza n. 133/2000
Altra decisione · depositata il 10/05/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 1legge 205/1999
- art. 70legge 205/1999
- art. 221legge 205/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo
unico delle leggi sanitarie), 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 aprile 1994, n. 425 (Regolamento recante disciplina dei
procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico
e di iscrizione al catasto. Ecologia), promossi con ordinanze emesse
il 2 aprile 1998 (n. 2 ordinanze) dal pretore di Latina, il 29 aprile
1998 dal pretore di Latina, sezione distaccata di Priverno, il
1° ottobre, il 17 dicembre, il 1° ottobre (n. 4 ordinanze), il
17 dicembre (n. 6 ordinanze) 1998, il 2 marzo 1999 (n. 3 ordinanze),
il 2 febbraio, il 21 e il 28 gennaio 1999 (n. 4 ordinanze), il 23 e
il 4 marzo e il 28 gennaio 1999 dal pretore di Latina,
rispettivamente iscritte ai nn. 448, 449 e 472 del registro ordinanze
1998 ed ai nn. da 262 a 273, da 572 a 582 e 635 del registro
ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 25 e 27, prima serie speciale, dell'anno 1998 e nn. 20, 42 e 47,
prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che il pretore di Latina, con ventisei ordinanze di
identico contenuto, emesse, tra il 2 aprile 1998 e il 23 marzo 1999,
nel corso di altrettanti procedimenti penali per violazione
dell'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico
delle leggi sanitarie), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 221 del regio
decreto n. 1265 del 1934 e 4 e 5 del d.P.R. n. 425 del 1994
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione
all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto.
Ecologia.), nella parte in cui prevedono l'applicabilità del secondo
comma dello stesso art. 221 alle violazioni dell'art. 4 del d.P.R.
n. 425 del 1994, per contrasto con gli artt. 3 e 25 della
Costituzione;
che, ad avviso del rimettente, sarebbero violati i principi
di ragionevolezza e tassatività delle norme penali, in quanto la
sanzione penale di cui al secondo comma dell'art. 221 è riferita
alla violazione di un precetto espressamente individuato nel primo
comma di detto articolo, che prescrive la licenza di abitabilità,
oggi non più vigente, perché sostanzialmente sostituito, per quanto
riguarda le modalità di rilascio della licenza, dall'art. 4 del
d.P.R. n. 425 del 1994;
che, nei giudizi introdotti con le ordinanze r.o. nn. 448 del
1998, 263, 264, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 572, 573, 574, 575,
576, 577, 578, 579, 580, 581, 582 del 1999 innanzi alla Corte, ha
prestato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il
patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per
la infondatezza della questione, osservando che la Suprema Corte di
cassazione (Sezioni Unite n. 6816 del 1996) ha precisato che l'art. 4
del d.P.R. n. 425 del 1994 si è limitato a disciplinare diversamente
il procedimento per l'autorizzazione all'abitabilità di un edificio,
senza rinunciare alla perseguibilità, sul piano penale, della
condotta violatrice dell'obbligo sancito in via generale dal primo
comma dell'art. 221 del r.d. n. 1265 del 1934 nelle parti ancora
vigenti;
che identica questione è stata sollevata con ordinanza del
medesimo tenore, emessa il 29 aprile 1998 (r.o. n. 472 del 1998) dal
pretore di Latina, sezione distaccata di Priverno.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano la medesima
questione, e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per
essere definiti con unica pronuncia;
che, in epoca successiva alla emissione delle ordinanze di
rimessione, è stato pubblicato il decreto legislativo 30 dicembre
1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205), che, all'art. 70, ha depenalizzato la fattispecie di cui
all'art. 221, primo comma, del regio decreto n. 1265 del 1934;
che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti ai
giudici rimettenti, spettando ad essi di valutare se, alla luce
dell'intervenuto mutamento del quadro normativo cui fanno riferimento
le anzidette ordinanze di rimessione, le questioni sollevate nei
giudizi principali siano tuttora rilevanti nei termini in cui sono
state proposte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici a
quibus.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte