Corte costituzionale

Ordinanza n. 134/1967

Altra decisione · depositata il 15/12/1967 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre

1952, n. 4164, promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1966 dal

Tribunale di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Berliri

Zoppi di Zolasco Carlo e Maria Teresa e l'Ente per la colonizzazione

della Maremma tosco- laziale, iscritta al n. 165 del Registro ordinanze

1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del

24 settembre 1966.

Visto l'atto di costituzione dell'Ente Maremma;

Udita nell'udienza pubblica del 18 ottobre 1967 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

Udito l'avv. Guido Astuti, per l'Ente Maremma.

Ritenuto che il D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 4164, emanato in

applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ha trasferito in

proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

terreni di proprietà di Zoppi Claudia dante causa degli attori;

che nell'ordinanza di rimessione il Tribunale sostiene

l'illegittimità del medesimo, in primo luogo, perché la consistenza

della proprietà della Zoppi è stata determinata con riferimento a

dati catastali diversi da quelli risultanti in catasto alla data 15

novembre 1949, ed inoltre per il mancato accoglimento della domanda di

terzo residuo, presentata dall'interessata, nonché per l'omessa

pubblicazione di un nuovo piano, resa necessaria dalle rettifiche

apportate a quello in base al quale era stato emanato il decreto di

espropriazione;

che in ordine al primo e terzo motivo la Corte ha provveduto con

sentenza parziale in pari data, dichiarando infondato questo ultimo e

statuendo l'annullamento del decreto stesso, in quanto emesso in

violazione dell'art. 4 della legge n. 841, per la parte dei terreni

espropriati in misura maggiore dell'altra di cui al primo piano

particolareggiato pubblicato il 21 dicembre 1951, e sempreché non

risulti che i dati tenuti presenti dal piano stesso non

corrispondessero alla effettiva consistenza dei terreni alla predetta

data del 15 novembre 1949;

che all'esito degli accertamenti in ordine a quest'ultimo punto,

deferiti con detta sentenza al tribunale, rimane subordinata anche la

soluzione della questione relativa al terzo residuo, poiché, se

dovesse da essi riuscire provato che la consistenza effettiva della

proprietà fosse quella che venne esattamente valutata con il primo

piano, il rapporto espropriativo dovrebbe venire regolato sulla base

delle risultanze del piano medesimo, che conteneva espressa riserva del

terzo residuo, con specificazione delle particelle le quali entravano a

comporlo.

Si rende pertanto necessario, ai fini del decidere, che, ove detta

ipotesi risulti realizzata, venga anzitutto acquisito il foglio degli

annunzi legali in cui il piano particolareggiato è stato pubblicato,

non esistente negli atti, ed inoltre accertato se la Zoppi abbia

presentato nei sessanta giorni da questa pubblicazione (o altrimenti

entro il termine del 1 aprile 1952, quale risulta indicato nella nota

n. 11430 del 25 febbraio 1952 dall'Ente Maremma), il progetto di

trasformazione.

Nell'altra ipotesi, che si debba mantenere fermo il secondo piano,

occorre accertare, per la risoluzione della questione relativa

all'interpretazione da dare all'art. 9 della legge n. 841, per quanto

riguarda la decorrenza del termine ivi stabilito, se l'interessata,

dopo il 30 settembre 1952, abbia presentata nuova domanda per ottenere

il terzo residuo (acquisendola, nell'affermativa, agli atti), o se

invece l'Ente si sia riferito, nella sua nota del 21 ottobre 1952, alla

richiesta prodotta in occasione della pubblicazione del primo piano;

che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice a

quo;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

restituisce gli atti al Tribunale di Grosseto affinché proceda

agli accertamenti di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte