Ordinanza n. 134/1981
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/07/1981 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 35d.P.R. 411/1976
- art. 43d.P.R. 411/1976
usata come parametro
citata
- art. 134Costituzione
- art. 31d.P.R. 748/1972
- art. 44d.P.R. 411/1976
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 35 e
43 del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, recante "Disciplina del rapporto
di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70", promossi con cinque ordinanze emesse il 20 dicembre 1978
dal TAR del Lazio, sezione II, iscritte ai nn. 976, 977, 978, 979 e 980
del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 57 del 27 febbraio 1980.
Visto l'atto di costituzione di Confalone Sante, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri,
udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il TAR del Lazio ha sollevato questione di
costituzionalità degli artt. 35 e 43 del d.P.R. 26 maggio 1976, n.
411, per contrasto con i principi e criteri direttivi fissati dalla
legge delega 20 marzo 1975, n. 70 e, dunque, con l'art. 76 della
Costituzione, essendo stati inquadrati nella qualifica di
"collaboratori", al pari degli impiegati qualificati in precedenza come
"consiglieri", i direttori di sede provinciale dell'INADEL, con
disconoscimento del principio che esige una corrispondenza tra funzioni
e qualifiche (fissato dal d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e recepito
dalla legge di delega) e del principio di salvaguardia dei diritti
acquisiti (fissato dall'art. 31 della legge di delega)
Considerato che i giudizi debbono essere riuniti in quanto
prospettano identiche questioni;
che questa Corte con sentenza n. 21 del 22 febbraio 1980 ha
dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità relativa
all'art. 44 del medesimo d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, negando si
possa qualificare tale atto come avente forza di legge, ai sensi
dell'art. 134 della Costituzione;
che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati sul punto
argomenti nuovi tali da indurre a modificare la precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 35 e 43 del d.P.R. 26 maggio 1976, n. 411,
sollevata dal TAR del Lazio, sezione , con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte