Ordinanza n. 134/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1983 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69legge 220/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma
quarto, cod. pen. (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti)
come modificato dalla legge 7 giugno 1974, n. 220, promosso con
ordinanza emessa il 28 aprile 1978 dal Pretore di Langhirano, nel
procedimento penale a carico di Bolsi Pietro, iscritta al n. 497 del
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 17 del 17 gennaio 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, coll'ordinanza e nel procedimento di cui
all'epigrafe, il Pretore di Langhirano ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen.
(così come modificato dalla l. 7 giugno 1974 n. 220) in relazione
all'art. 3 Cost., in quanto la predetta disposizione, mentre consente
il giudizio di bilanciamento fra circostanze, anche quando la legge
prevede la pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato, o
di specie diversa, non prevede analoga possibilità quando un fatto,
che pur potrebbe essere assunto come circostanza, è invece considerato
elemento costitutivo,
che a tali considerazioni il Pretore è stato indotto dovendo
giudicare sul delitto di oltraggio che, a suo avviso, in null'altro
consisterebbe se non in un'ingiuria aggravata ai sensi dell'art. 61 n.
10 cod. pen., sì che verrebbe a determinarsi irragionevole divario fra
chi può usufruire del bilanciamento e chi non può utilizzarlo,
che, secondo il giudice a quo, il legislatore del '30, nel
formulare fattispecie complesse avrebbe tenuto conto dell'analogo
trattamento sanzionatorio contenuto nel testo del quarto comma
dell'art. 69 cod. pen., così come in allora strutturato, sì che,
modificato ora quel comma senza analoga modifica alla regola che
disciplina le fattispecie composite, sarebbe manifesta la
disuguaglianza.
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri
chiedendo, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, e per vari motivi
già esposti in precedenti occasioni, che la questione sia dichiarata
infondata.
Considerato che questa Corte ha più volte messo in luce
l'eterogeneità delle due fattispecie ancora una volta poste a
raffronto coll'odierna rimessione, sottolineando che con esse si è
inteso tutelare beni giuridici ben diversi, giacché nell'una sono
presi in considerazione l'onore e il decoro del privato cittadino
mentre nell'altra è protetto il prestigio della pubblica
amministrazione nel suo funzionamento attraverso l'opera dei pubblici
ufficiali (Sentenze n. 22/1966; 109/1968; 51/1980 e Ord. 20/1983),
che, perciò, non può essere accolta l'opinione del pretore,
secondo cui l'oltraggio sarebbe nient'altro che un'ingiuria aggravata
dalla qualità di pubblico ufficiale della parte offesa,
che proprio tali considerazioni portano ad escludere l'apparente
diverso profilo prospettato dal pretore, in quanto se davvero il
legislatore avesse inteso, nel formulare la fattispecie di oltraggio,
tenere conto dell'allora diversa formulazione del quarto comma
dell'art. 69 cod. pen., facile gli sarebbe stato usare ben altra
tecnica normativa, delineando all'art. 594 cod. pen. una circostanza
aggravante per l'offesa a pubblico ufficiale, sia pure con pena
indipendente da quella ordinaria del reato,
che, al contrario, la formulazione di un'apposita ipotesi di reato
per il delitto di oltraggio corrisponde alla corretta logica del
legislatore di concedere autonoma e più rigorosa tutela a beni
giuridici considerati più preziosi, o di dare sede più adeguata e
più significativa in rapporto all'interesse prevalente a fattispecie
complesse strutturate su elementi riferibili a beni giuridici diversi,
che, pertanto, in relazione ai principi di cui sopra più volte
riaffermati, la sollevata questione appare manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Pretore di Langhirano coll'ordinanza in
epigrafe per contrasto dell'art. 69 quarto comma cod. pen., così come
modificato dalla l. 7 giugno 1974 n. 220, coll'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte