Ordinanza n. 134/1987
Altra decisione · depositata il 15/04/1987 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, nn. 3, 5 e 7
del decreto Presidente regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3
(Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei
consigli comunali nella Regione siciliana) e dell'art. 6 della legge
regione Sicilia 7 febbraio 1957, n. 16 (Elezione dei consigli nelle
province siciliane), promossi con ordinanze emesse rispettivamente
l'11 ottobre 1983 dal Tribunale di Agrigento, il 30 ottobre 1984, il
13 dicembre 1983, l'11 ottobre 1984 e l'11 febbraio 1985 dal
Tribunale di Messina, il 17 dicembre 1985 e il 4 marzo 1986 dal
Tribunale di Siracusa, iscritte al n. 913 del registro ordinanze
1984, ai nn. 393, 394, 395, 505 del registro ordinanze 1985 e ai nn.
306 e 326 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 13- bis, 273- bis e 279- bis dell'anno
1985 e nn. 2, 34 e 37 della prima serie speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento della Regione Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
Udito l'avvocato Salvatore Raimondi per la Regione Sicilia;
Ritenuto che i Tribunali: di Agrigento, con ordinanza emessa l'11
ottobre 1983 (r.o. 913/1984); di Messina, con ordinanze emesse il 30
ottobre 1984, il 13 dicembre 1983, l'11 ottobre 1984 e l'11 febbraio
1985 (r.o. 393, 394, 395 e 505/1985); di Siracusa, con ordinanza
emessa il 17 dicembre 1985 (r.o. 326/1986), hanno tutte impugnato, in
riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., gli artt. 5 e 6 del testo unico
delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella regione
siciliana, approvato con decreto del Presidente della regione 20
agosto 1960, n. 3;
che il già menzionato Tribunale di Siracusa, con ordinanza
emessa il 4 marzo 1986 (r.o. 306/1986), ha impugnato anche, in
riferimento agli stessi articoli 3 e 51 Cost., l'art. 6, n. 7 della
legge regionale siciliana 7 febbraio 1957, n. 16;
Considerato che gli artt. 5 e 6 del precitato testo unico sono
stati denunciati a questa Corte per avere illegittimamente limitato
l'elettorato passivo, disponendo alcune cause di ineleggibilità a
Consigliere comunale e di incompatibilità con tale carica;
che identica censura è stata mossa in ordine alla
ineleggibilità a Consigliere provinciale, disposta con l'art. 6, n.
7 della legge regionale n. 16 del 1957;
che la recente legge regionale siciliana 24 giugno 1986, n. 31,
recante, fra l'altro, "norme in materia di ineleggibilità e
incompatibilità per i consiglieri comunali, provinciali e di
quartiere", ricalcando la legge statale 23 aprile 1981, n. 154, ha
profondamente modificato al riguardo la disciplina che vigeva
all'atto dell'emissione delle ordinanze di rinvio, sia convertendo in
incompatibilità alcune cause di ineleggibilità, sia facoltizzando
l'interessato a rimuovere le incompatibilità, sia addirittura
abrogando talune ipotesi di limitazione all'elettorato passivo
anteriormente previste;
che il suddetto riordinamento della materia rende di conseguenza
necessario il riesame, da parte dei giudici a quibus, delle sollevate
questioni di legittimità costituzionale affinché ne sia valutata
nuovamente la perdurante rilevanza alla stregua della sopravvenuta
normativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Agrigento (r.o.
913/1984), di Messina (r.o. 393, 394, 395 e 505/1985) e di Siracusa
(r.o. 306 e 326/1986).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'8 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 15 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte