Ordinanza n. 134/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/02/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 51/1966
- art. 3legge 51/1966
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della
legge 4 febbraio 1966 n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione
antipoliomielitica), promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1987
dal Pretore di Torino, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1987
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima
serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato con ricorso da
Migneco Mario e Lano Maria Assunta contro la Regione Piemonte ed
avente ad oggetto l'inosservanza del dovere di sottoporre una figlia
minore alla vaccinazione antipoliomielitica, il Pretore di Torino,
con ordinanza del 19 maggio 1987 (R.O. n. 361 del 1987), sollevava,
in riferimento all'art. 32 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 4 febbraio 1966 n. 51,
nella parte in cui, imponendo la detta vaccinazione, sembravano
violare i limiti del rispetto della persona umana, "comprensiva non
solo della sua natura fisica ma dei convincimenti relativi alla
salvaguardia della integrità fisica stessa", convincimenti che
riguardavano sostanzialmente la scarsa utilità ed anzi la probabile
dannosità del summenzionato mezzo profilattico;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;
Considerato che le affermazioni contenute nell'ordinanza di
rimessione sono sostanzialmente di carattere metagiuridico e non
precisano i profili di un'effettiva violazione dell'art. 32 Cost. (v.
sent. n. 39 del 1977), contrapponendo ad una legge palesemente intesa
alla tutela della salute un generico e soggettivo convincimento della
sua inopportunità;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 4 febbraio 1966 n. 51,
sollevata, in riferimento all'art. 32 Cost., dal Pretore di Torino
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte