Ordinanza n. 134/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60d.P.R. 634/1972
usata come parametro
citata
- art. 10legge 825/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro),
promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1987 dal Tribunale di
Catania nel procedimento civile vertente tra Sciuto Agatino ed altra,
e Nicotra Alfio ed altri, iscritta al n. 524 del registro ordinanze
1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46,
prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che nel corso del procedimento civile promosso da Sciuto
Agatino contro Nicotra Alfio ed altri avente ad oggetto la condanna
dei convenuti al rimborso delle spese di registrazione di una
scrittura privata datata 24 gennaio 1976, alla cui stregua dette
spese dovevano gravare sulla parte inadempiente, il Tribunale di
Catania ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro)
limitatamente all'inciso "anche tra le parti";
che ad avviso del giudice a quo detto articolo sarebbe lesivo
dell'art. 76 Cost., in quanto, disponendo che i patti contrari alle
disposizioni del d.P.R. n. 634 sono nulli "anche tra le parti",
incide, limitandola, sull'autonomia privata dei contraenti ed invade
un campo in ordine al quale il legislatore tributario non avrebbe
avuto i necessari poteri;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per
il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione venga dichiarata infondata;
Considerato che la norma impugnata, nello stabilire la nullità
anche tra le parti di patti contrari alle disposizioni dello stesso
decreto, indubbiamente costituisce un rafforzamento degli obblighi di
registrazione gravanti su entrambi i contraenti, al fine evidente di
"assicurare la prevenzione e repressione dell'evasione", così come
appunto previsto dalla legge di delega (art. 10 della legge 9 ottobre
1971, n. 825), cfr. ordinanza n. 50 del 1988;
che pertanto, non rinvenendosi alcun eccesso di delega la
questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634
(Disciplina dell'imposta di registro), in riferimento all'art. 76
della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Catania con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.
Il direttore di cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte