Ordinanza n. 135/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1981 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 121Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 5legge 313/1976
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121
del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 5 della legge 5
maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli autoveicoli industriali),
promossi con due ordinanze emesse il 17 novembre 1980 dal Pretore di
Prato e con ordinanza emessa il 6 novembre 1980 dal Tribunale di
Catania, nei procedimenti penali a carico di Fantacci Moreno ed altro,
Berni Pilade ed altro e Anfuso Luciano, iscritte ai nn. 9, 10 e 21 del
registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 70 del 1981.
Udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1981 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe propongono le
medesime questioni di legittimità Costituzionale dell'art. 121, terzo
comma, del testo unico delle norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel
testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella
parte in cui punisce con l'ammenda di lire 800.000 e con quindici
giorni di arresto chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre
trenta quintali il peso complessivo consentito, in relazione agli artt.
3, primo comma, e 27, terzo comma, Cost., già dichiarate non fondate
da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondate
con ordinanze nn. 147, 167 e 195 del 1980;
Considerato che tali questioni, motivate con i medesimi argomenti
già esaminati e disattesi, vanno dichiarate manifestamente infondate,
previa riunione dei giudizi aventi identico oggetto;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 121, terzo comma, del testo unico delle norme
concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 della
legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con l'ammenda
di lire 800.000 e con 15 giorni di arresto chiunque circoli con un
veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo
consentito, sollevate in relazione agli artt. 3, primo comma, e 27,
terzo comma, Cost., dal Tribunale di Catania e dal Pretore di Prato con
le ordinanze in epigrafe
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte