Ordinanza n. 135/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1986 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 470/1976
- art. 4legge 751/1976
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'ultimo comma
dell'art. 1 del d.l. 9 luglio 1976 n. 470 ("Disposizioni sulla
riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per la rata
di luglio 1976") convertito con modificazioni nella legge 19 agosto
1976 n. 569, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1977 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Fermo sul ricorso proposto da
Angelelli Enzo, iscritta al n. 358 del registro ordinanze del 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 del 25
giugno 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella Camera di Consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Commissione
tributaria di primo grado di Fermo ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legge 9 luglio 1976 n. 470
("Disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle
persone fisiche per la rata di luglio 1976"), introdotto dalla legge di
conversione 19 agosto 1976 n. 569;
che la disposizione impugnata prescrive che "le disposizioni del
primo e secondo comma non si applicano alla riscossione dell'imposta
complementare sul reddito complessivo iscritta a ruolo ai sensi del
decreto legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 (c.d. condono tributario)";
che i richiamati primo e secondo comma dell'art. 1 del decreto
legge 9 luglio 1976 n. 470 prevedono rispettivamente la sospensione
della riscossione mediante ruoli delle rate di luglio, settembre e
novembre 1976 della imposta sul reddito delle persone fisiche relativa
all'anno 1974 e dell'imposta complementare progressiva sul reddito
complessivo, commisurate sul reddito complessivo comprendente i redditi
di entrambi i coniugi, e la sospensione degli atti esecutivi per il
pagamento delle rate scadute delle stesse imposte alla cui formazione
hanno concorso i redditi di entrambi i coniugi;
che la questione di costituzionalità è basata sulla
considerazione che i motivi per i quali la sentenza n. 179 del 1976 di
questa Corte aveva dichiarato l'illegittimità del "cumulo dei redditi"
fra i coniugi resterebbero "validi anche in presenza di una richiesta
di condono - sia pure liberamente presentata - avanzata da uno solo dei
coniugi", nonché sulla considerazione che "a coloro che hanno a suo
tempo chiesto i benefici del condono fiscale" sarebbe "di fatto
applicato un trattamento più sfavorevole di coloro che pur avendo lo
stesso reddito e la stessa capacità contributiva tali benefici non
hanno richiesto";
che nel giudizio è intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura Generale
dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per
la non fondatezza ed osservando che la norma denunciata non è che la
puntuale applicazione del principio secondo cui gli effetti della
pronuncia di incostituzionalità non si estendono ai rapporti esauriti.
Considerato che, appunto sul presupposto che il rapporto tributario
di chi ha richiesto il c.d. condono deve ritenersi esaurito, la
sentenza n. 80 del 1980 e l'ordinanza n. 110 del 1985 hanno
rispettivamente dichiarato infondata e manifestamente infondata analoga
questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 4
della legge 12 novembre 1976 n. 751 ("Norme per la determinazione e
riscossione dell'imposta sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e
precedenti"), il quale esclude la possibilità di procedere ad una
riliquidazione separata dell'imposta complementare nei confronti di
ciascuno dei coniugi, fra l'altro quando il rapporto tributario sia
stato già definito con la procedura del c.d. condono di cui al decreto
legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella
legge 19 dicembre 1973, n. 823;
che le censure mosse alla norma impugnata nel presente giudizio non
si discostano da quelle già prese in esame con le appena ricordate
decisioni e che le ragioni che hanno portato al rigetto della questione
di costituzionalità della disposizione che ha escluso i redditi dei
coniugi, già definiti con la procedura del c.d. condono, dalla
possibilità di riliquidazione separata valgono, all'evidenza, anche
per la disposizione (emanata nell'immediatezza della sentenza n. 179
del 1976) che ha escluso i medesimi redditi dalla sospensione della
riscossione mediante ruoli e dalla sospensione degli atti esecutivi;
che la sollevata questione deve pertanto essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legge 9 luglio
1976 n. 470 (Disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito
delle persone fisiche per la rata di luglio 1976), introdotto dalla
legge di conversione 19 agosto 1976 n. 569, sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di
Fermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte