Ordinanza n. 135/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
1° marzo 1968, n. 152 ("Nuove norme in materia previdenziale per il
personale degli enti locali") promosso con ordinanza emessa il 28
gennaio 1985 dal Pretore di Genova, iscritta al n. 187 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 149- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di costituzione di Carlini Caterina ed altri;
Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dai fratelli di una
dipendente dell'Amministrazione provinciale di Genova - deceduta in
attività di servizio - per ottenere dall'INADEL la corresponsione
dell'indennità premio di fine servizio spettante alla predetta, il
Pretore di Genova ha sollevato, con riferimento all'art. 3 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 1°
marzo 1968 n. 152 ("Nuove norme in materia previdenziale per il
personale degli enti locali") nella parte in cui non comprende i
collaterali in via generale, e quindi senza il requisito
dell'invalidità e della convivenza a carico, tra le categorie dei
suesposti aventi diritto a conseguire l'indennità premio di servizio
INADEL nella forma diretta;
che, ad avviso del giudice a quo, il requisito dell'invalidità
per i fratelli e sorelle, richiesto per poter conseguire, in caso di
premorienza dell'avente diritto, l'indennità premio di fine servizio
INADEL creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento
rispetto ai congiunti dei dipendenti statali per i quali non è
previsto tale requisito;
che, si è costituita in giudizio la parte privata concludendo
per la fondatezza della questione;
Considerato che, pur riconoscendo che l'indennità premio di fine
servizio per i dipendenti degli enti locali INADEL è sostanzialmente
equivalente all'indennità di buonuscita ENPAS per i dipendenti
statali (sent. n. 115 del 1979), la giurisprudenza di questa Corte ha
chiarito (sentenza n. 46 del 1983) che il legislatore, nella sua
discrezionalità, può variamente regolare l'attribuzione di
indennità che non siano, come nella specie, costituzionalmente
garantite;
che, sulla base di tale chiarimento, ormai più volte ribadito
(sent. nn. 221 del 1984 e 97 del 1987), questa Corte ha ritenuto la
manifesta infondatezza (ord. n. 294 del 1983) di una questione del
tutto simile a quella oggetto del presente giudizio, non ritenendo
ingiustificata la diversità di trattamento tra i figli maggiorenni
superstiti dei dipendenti di enti locali, cui spetta l'indennità
INADEL in luogo dell'avente diritto, solo se conviventi, inabili e
nullatenenti ed i figli maggiorenni dei dipendenti stabili per i
quali la spettanza è indipendente dal possesso di questi requisiti;
che, pertanto, anche relativamente alla questione ora in esame
non appare ingiustificato che, per i collaterali superstiti dei
dipendenti degli enti locali - nei cui confronti, peraltro, il
diritto è stato riconosciuto dalla sentenza di questa Corte n. 115
del 1979 - il diritto medesimo è subordinato al possesso di
requisiti analoghi a quelli richiesti per i figli maggiorenni
superstiti, cioè a requisiti che questa Corte ha già ritenuto non
ingiustificatamente discriminatori, non potendo assumersi, a causa
della diversità della disciplina legislativa considerata nel suo
complesso, come tertium comparationis, talune disposizioni
particolari previste per altre categorie di dipendenti pubblici;
Visti gli articoli 26, secondo comma, della Legge 11 marzo 1953,
n. 87 e n. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge 1° marzo 1968, n. 152 ("Nuove
norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali"),
nella parte in cui non comprende i collaterali in via generale, e
quindi senza il requisito dell'invalidità e della convivenza a
carico, tra le categorie dei superstiti aventi diritto a conseguire
l'indennità premio di servizio INADEL nella forma indiretta,
sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte