Ordinanza n. 135/1990
Altra decisione · depositata il 16/03/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, ultimo
comma, e 138, n. 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1989 dal Consiglio di Stato
sul ricorso proposto da Maisto Armando contro la Prefettura di Napoli
ed altro, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie
speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Maisto Armando nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 marzo 1989 (pervenuta il
21 novembre 1989) il Consiglio di Stato, sul ricorso proposto da
Maisto Armando contro Prefettura di Napoli ed altro, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 11, ultimo comma, e 138 n. 4, del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza), "nella parte in cui prevede che l'approvazione della
nomina a guardia giurata debba necessariamente essere revocata a
seguito di condanna per delitto", in riferimento all'art. 3 Cost.;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della sollevata
questione;
Considerato che successivamente all'ordinanza di remissione è
stata approvata la legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di
circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei
pubblici dipendenti) la quale, tra l'altro, all'art. 4 (sostitutivo
dell'art. 166 del codice penale) espressamente dispone che "la
condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun
caso, di per sé sola, motivo (...) per il diniego di concessioni, di
licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività
lavorative";
che nella fattispecie sottoposta al giudice a quo risulta essere
stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena
nei confronti del ricorrente;
che pertanto si rende necessario restituire gli atti al Collegio
rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della
prospettata questione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte